Somme bloccate indebitamente, le Poste devono risarcire il comune di Cosenza

COSENZA – Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.716 dell’11 aprile, ha condannato Poste Italiane S.P.A. a risarcire al Comune di Cosenza la somma di un milione e 709.237,70 euro, oltre gli interessi, al termine di un contenzioso sorto in seguito alla condotta di Poste Italiane che,   sostituendosi illegalmente al Tesoriere comunale (Banca Carime), aveva trattenuto, in modo indebito, nelle proprie casse, somme di denaro di pertinenza  della Pubblica Amministrazione. A darne notizia, l’Avvocatura comunale, attraverso l’avvocato Agostino Rosselli che ha sostenuto, davanti al Tribunale, le ragioni del Comune di Cosenza. Oltre alla condanna di Poste Italiane al risarcimento del danno al Comune di Cosenza, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di n. 9 contratti di conto bancoposta aperti dal Comune per agevolare i pagamenti da parte dei contribuenti sparsi nel territorio nazionale. “Il Comune di Cosenza – spiega l’Avvocato Agostino Rosselli – aveva chiesto al Tribunale:

1) di dichiarare che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti del Comune di Cosenza presso le Poste Italiane s.p.a. soggetto diverso dal tesoriere comunale (Banca Carime spa) e che gli atti esecutivi intrapresi presso le Poste Italiane s.p.a. non determinano vincoli sui conti correnti postali intestati al Comune di Cosenza;

2) di dichiarare risolti, per colpa di Poste Italiane S.P.A. i contratti di conti correnti postali intestati al Comune di Cosenza;

3) di condannare Poste Italiane S.P.A. alla restituzione,in favore del Comune di Cosenza, di tutte le somme indebitamente vincolate, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

4) di condannare, infine, Poste Italiane  al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata utilizzazione da parte della P.A. delle somme indebitamente vincolate.

Il Tribunale di Cosenza, accogliendo la difesa del Comune, applicando in modo corretto le disposizioni inderogabili di cui all’art. 159 del d.lgs. 267/2000, secondo cui gli atti esecutivi eventualmente intrapresi nei confronti di soggetto diverso dal tesoriere dell’ente locale sono del tutto inidonei a determinare vincoli sui beni oggetto delle procedure esecutive, ha censurato i comportamenti delle Poste Italiane affermandone l’illegittimità, la contrarietà a norma di legge ed ai doveri di correttezza e buona fede che dovrebbero improntare i rapporti tra le parti.

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