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Disegno di legge sul furto in appartamento

th (2)“Il disegno di legge del furto in abitazione, intende modificare la disciplina, penale e processuale”. A dichiararlo è il senatore di Area Popolare, Nico D’Ascola. “La norma punta non soltanto ad aumentare complessivamente la cornice edittale, ma anche a prevedere un più articolato sistema di circostanze aggravanti. In particolare, si è ritenuto di proporre lo schema degli eventi aggravatori, sulla scorta della disciplina prevista per il delitto di sequestro di persona.  Inoltre, vengono inserite circostanze aggravanti per l’ipotesi in cui il colpevole si sia introdotto nei luoghi di privata dimora, o nelle pertinenze, con armi o altri mezzi di coazione fisica, anche senza farne uso ovvero sia ricorso alla minaccia o alla violenza, abbia impiegato minori ovvero il fatto sia stato commesso da tre o più persone o da soggetti dotati di particolari abilità o attitudini, anche fisiche, che possono agevolare l’introduzione e, per altro verso, aggirare le difese della persona offesa. Nello specifico – prosegue il responsabile della giustizia di Area Popolare –  il  provvedimento punta non soltanto ad aumentare complessivamente la cornice edittale, che dalla formula attuale ‘da uno a 6 anni passerebbe da 3 ad 8 anni con multe fino ai 5 mila euro. Nel disegno di legge del furto in abitazione, sono previste circostanze attenuanti che configurano ipotesi premiali nel caso di condotte riparatorie tenute dal reo. È poi preveduta l’attenuante della collaborazione. Viene anche novellata la disciplina della sospensione condizionale della pena, in modo che l’applicazione, da parte del giudice, di tale istituto sia subordinata all’adempimento, da parte del colpevole, degli obblighi in funzione riparatoria e ripristinatoria. Di particolare rilievo – dichiara D’Ascola –  è la proposta di subordinare il patteggiamento al risarcimento o alla restituzione delle cose da parte del reo e dunque di condizionare l’accesso al rito speciale al compimento di determinate condotte riparatorie. Ulteriori modifiche, in sintonia con l’evoluzione complessiva del sistema, riguardano in particolare la materia delle misure di prevenzione, che viene adattata al fine di consentire che dette misure possano essere applicate anche con riferimento ai soggetti collegabili a tali manifestazioni delittuose”.