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Vibonese, Pippo Caffo: «Riconosciute le nostre ragioni»

VIBO VALENTIA – Dopo mesi di lotte a suon di appelli e reclami, la Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso della Vibonese, disponendo la retrocessione del Messina all’ultimo posto del girone C del campionato di Lega Pro 2016/17. 

A distanza di circa nove mesi dalla sentenza dello scorso 24 agosto, mai diventata esecutiva, contro la quale fecero ricorso Lega Pro e Figc e con tutto l’iter che ne è seguito, «la Caf ha ribadito ancora una volta quel che era ormai noto a tutti – si legge sul sito della società calabrese -. La retrocessione del Messina all’ultimo posto significa che la Vibonese avrebbe dovuto partecipare, nell’attuale stagione, al torneo di Serie C, categoria riconquistata sul campo dopo la vittoria del campionato di Serie D».

Le parole del presidente Pippo Caffo 

«Abbiamo perso un anno che per noi poteva essere importante – ha dichiarato il presidente Pippo Caffo – e nuovamente la Caf ha stabilito la fondatezza del nostro ricorso. Precisi segnali in tal senso erano arrivati anche dal Tar del Lazio. Abbiamo passato mesi a registrare silenzi, dinieghi, rifiuti e ricorsi che non avevano motivo di esistere».

Premiata la caparbietà del presidente Caffo e dei legali del club

«Sono contentissimo – conclude il presidente Caffo -. L’avevo detto che saremmo andati avanti fino in fondo e così è stato. Giustizia è fatta. E adesso? Faremo quel che c’è da fare nelle sedi competenti».

Unical, il rettore sospende le elezioni. Ora spetta al Tar decidere

ARCAVACATA DI RENDE (CS) – Il rettore dell’Unical Gino Mirocle Crisci ha deciso di sospendere le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, fissate nei giorni 16 e 17 maggio 2018, in attesa che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si pronunci nel merito alla richiesta di sospensione cautelare presentata da una candidata esclusa dalle liste.

Una difforme interpretazione del regolamento

La vicenda nasce dalla difforme interpretazione del regolamento elettorale, che ha dato luogo alla presentazione di un ricorso giurisdizionale da parte di una studentessa. La commissione elettorale, infatti, aveva escluso dalle liste alcuni studenti, in quanto non si sarebbero trovati nella condizione prevista dal regolamento per l’elettorato passivo, ovvero quella di studenti “regolarmente iscritti”, cioè in regola con i pagamenti delle tasse universitarie. Una delle studentesse, non d’accordo con questa interpretazione del regolamento, ha deciso di presentare ricorso al Tar avverso la sua esclusione, contestandola in quanto il requisito per candidarsi alle elezioni sarebbe stato solo quello di essere iscritta ai corsi, e non di essere iscritta “regolarmente”, con il pagamento delle relative tasse. La stessa ricorrente, infine, – vista l’imminenza delle elezioni – ha chiesto al Tribunale amministrativo di adottare un provvedimento cautelare, per impedire lo svolgimento delle elezioni fino all’emanazione della sentenza.

Una decisione per evitare di inficiare la tornata elettorale

Il rettore Crisci, per evitare di inficiare il corretto svolgimento della tornata elettorale, ha chiesto un parere all’avvocatura di ateneo e un altro “pro veritate” ad un docente ordinario di diritto amministrativo. Entrambi si sono espressi a favore della sospensione delle elezioni. L’Avvocatura ha reso parere, sostenendo un probabile rischio di accoglimento del gravame, soprattutto nella fase cautelare del giudizio.

«Ove il ricorso cautelare non venisse accolto – scrive infatti nel suo parere l’esperto di Diritto amministrativo – l’Ateneo potrebbe proseguire il procedimento elettorale senza alcun danno, se non un lieve spostamento delle date delle elezioni».

Nella seconda ipotesi «ove invece il ricorso cautelare venisse accolto, l’Ateneo dovrebbe interrompere – o rinnovare se già concluso – il procedimento elettorale. Ciò comporterebbe per l’Ateneo non solo un nuovo impegno amministrativo per la ripetizione delle elezioni, ma possibili richieste di risarcimento da parte della candidata esclusa che non avrebbe potuto partecipare alle elezioni. Mi sembra perciò preferibile, tenuto conto dei motivi di ricorso e della valutazione dei rischi possibili, che l’Ateneo attenda almeno l’esito del ricorso cautelare prima di proseguire la procedura elettorale».

Accogliendo, quindi, i pareri legali, il rettore ha deciso di firmare il decreto di sospensione, preannunciando che i tempi di nuova indizione delle elezioni non saranno lunghi.

 

Valle Crati Spa, il Comune di Cosenza vince il ricorso in Cassazione

COSENZA – Il Comune vince ricorso in Cassazione contro la fallita Valle Crati SPA. Annullate le precedenti sentenze del Tribunale di Cosenza e della Corte d’Appello di Catanzaro. Non dovute somme per quasi 7 milioni di euro

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 8640 di oggi, 9 aprile 2018, ha annullato due decisioni, rispettivamente del Tribunale di Cosenza (sentenza n. 1695 del 18.11.2011) e della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1569/2016) che avevano confermato un decreto ingiuntivo di € 6.712.897.82, oltre interessi, emesso contro il Comune di Cosenza per il pagamento, in favore della Valle Crati SPA, di numerose fatture emesse dalla società, per la gestione del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti e di depurazione delle acque reflue negli anni compresi tra il 2004 ed il 2009.
A darne notizia, l’Avvocatura comunale, attraverso l’Avvocato Agostino Rosselli che ha sostenuto le ragioni del Comune davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Violazione e falsa applicazione artt. 43 legge fall., 299, 300 e 305 c.p.c.,

«Il Tribunale di Cosenza prima e la Corte di Appello di Catanzaro poi, senza pronunciarsi nel merito dei rapporti tra le parti – ha sottolineato nella sua difesa l’avv.Rosselli – avevano dichiarato la decadenza del Comune di Cosenza dal proporre l’opposizione sul presupposto –ritenuto erroneo dalla Corte di Cassazione- che la P.A., essendo a conoscenza del fallimento della società Valle Crati SPA, intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto citare in giudizio direttamente il curatore del fallimento, anziché il legale rappresentante della società, nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza del fallimento da parte del Comune».

Il Comune di Cosenza ha, nel ricorso in Cassazione presentato dall’Avv.Rosselli, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 legge fall., 299, 300 e 305 c.p.c., ha dedotto la tempestività della riassunzione del processo, effettuata nel termine dei tre mesi decorrente dalla data in cui aveva avuto conoscenza legale dell’intervenuto fallimento, mediante dichiarazione resa in udienza dal procuratore della società, a nulla rilevando la conoscenza di fatto del fallimento.
Nell’accogliere i motivi di ricorso proposti dall’avv. Agostino Rosselli, la Corte Suprema di Cassazione, facendo chiarezza in una materia particolarmente complessa quale è quella del diritto fallimentare, nell’interpretare l’art. 43, comma 3, legge fallimentare, ha fissato alcuni principi.
In caso di interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la riassunzione, è necessaria la conoscenza “legale dell’evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità della Corte Suprema è la comunicazione dell’evento interruttivo da parte del difensore della società fallita a far decorrere il termine per la riassunzione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
«Nella specie – ha fatto rilevare il difensore del Comune, avv.Agostino Rosselli – non risulta che vi sia stata una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo provenienti dalla società fallita in data precedente alla dichiarazione resa in udienza dal procuratore della valle Crati Spa circa il fallimento della società. La conoscenza che il Comune ne poteva avere in epoca precedente (avendo notificato alla Curatela l’opposizione al decreto ingiuntivo con atto che faceva riferimento al fallimento) implica una conoscenza di fatto dell’evento interruttivo, tuttavia non idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti della Curatela fallimentare”.
Nell’affermare questi principi di diritto, la Corte di Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, per l’esame di merito dei rapporti intercorsi tra la società fallita ed il Comune di Cosenza.
All’indomani del deposito della sentenza del Tribunale – ha tenuto a precisare l’Avvocato di Palazzo dei Bruzi Agostino Rosselli – gli avvocati della Società fallita avevano esultato per la condanna del Comune che, perseverando nelle proprie tesi difensive, ha, invece, avuto piena soddisfazione dalla decisione della Corte Suprema».

 

 

A rischio il seggio in Calabria di Matteo Salvini? La Caligiuri presenta ricorso

CATANZARO –  Il seggio senatoriale ottenuto in Calabria dal leader della Lega Matteo Salvini sarebbe a rischio a causa di alcuni errori nella compilazione dei verbali elettorali della Corte d’appello di Catanzaro. Lo scrivono alcuni quotidiani a seguito del ricorso presentato alla Giunta per le elezioni del Senato da Fulvia Michela Caligiuri, candidata al secondo posto nel listino proporzionale di Forza Italia. I difensori della candidata, gli avvocati Oreste e Achille Morcavallo, “chiedono il riconteggio dei voti al fine di ottenere la proclamazione alla carica di senatore della loro assistita e la consequenziale decadenza del leader della Lega Matteo Salvini”. Nel ricorso si parla di “gravi irregolarità nel dato complessivo conseguito da Caligiuri”; presentata una relazione in cui si parla di “notevole divario tra i voti effettivamente conseguiti e i risultati dei verbali”.
Salvini è stato eletto anche in altri collegi, ma ha dovuto scegliere la circoscrizione in cui la Lega ha ottenuto il quoziente minore.

Il Tfn dichiara inammissibile il ricorso della Vibonese

COSENZA – Ancora una bocciatura per la Vibonese, esclusa in estate dai ripescaggi in Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, della FIGC, riunitosi ieri, ha dichiarato infondato e inammissibile il ricorso presentato dal club calabrese contro il Messina, salvatosi ma poi escluso dal professionismo per problemi economici. Il lungo dispositivo, con le motivazioni che hanno portato a tale sentenza, sipuò leggere cliccando qui.

 

Difetto di competenza territoriale, la causa di Morelli contro i Cinquestelle si sposta a Roma

COSENZA – Il giudice Massimo Lento del tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nell’ambito del ricorso intentato dall’avvocato Ugo Morelli, attivista grillino, contro l’esclusione dalle candidature del Movimento Cinquestelle, disponendo la trasmissione degli atti a Roma. Davanti al giudice, lo scorso 1 febbraio, sono comparse, oltre a Morelli, altre due persone, Tommaso Infelise, di Cosenza, e Pasquale Catalano, di Rossano, che ritengono a loro volta di aver subito discriminazioni. Sarà adesso il tribunale di Roma a dover decidere sull’intricata vicenda. «Ci sono anche le mie denunce penali per truffa – ha affermato tra l’altro Morelli – e la vicenda non è affatto conclusa: decine di attivisti mi hanno chiesto di rappresentarli». 

Vibonese Calcio, il Tribunale Nazionale Federale dichiara inammissibile il ricorso

COSENZA – Dopo un lungo iter giuridicio, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha dichiarato inammissibile il ricorso della Vibonese che aveva chiesto di essere reintegrata nell’organico del campionato di Lega Pro essendo la prima squadra esclusa dal campionato.

Di seguito riportiamo il testo integrale:

«Con ricorso depositato in data 18 luglio 2017, proposto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesto per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017. Parte ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l’iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017;
Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, parte ricorrente ha sostenuto che, a seguito della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione 2016/2017, avrebbe dovuto essere pienamente reintegrata nell’organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato, Questo Tribunale, con C.U. n. 7/TFN del 28 luglio 2017, dichiarava il ricorso inammissibile perché l’impugnazione era stata proposta nei confronti della Società Messina “e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico” ed inoltre perché, sui medesimi fatti, il Procuratore Federale aveva già proposto deferimento, a seguito del quale la Società ACR Messina era stata già sanzionata dalla Corte d’Appello Federale (come da C.U. n. 138/CFA del 7 giugno 2017). 
Avverso la predetta decisione, la Vibonese, in data 8 agosto 2017, ha proposto reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello che, in data 24 agosto, ha emesso quindi la decisione, in C.U. 29/CFA, con la quale, in accoglimento del ricorso, ha disposto la retrocessione della Società Messina all’ultimo posto del Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), Girone C, determinando la possibile reintegrazione della Vibonese nell’organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018. Le motivazioni della decisione sono state poi pubblicate in data 30 agosto 2017, con C.U. 34/CFA. A seguito di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport da parte del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio Professionistico, le Sezioni Unite del supremo organo di Giustizia sportiva, con decisione n.78 depositata in data 19 ottobre 2017, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la decisione della corte d’appello federale, rinviando la questione a questo Tribunale per ogni successiva determinazione. 
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, da un lato sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere formulato nei confronti della Federazione Italiana giuoco Calcio e della Lega Pro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2017-2018 4  quali resistenti principali e non già nei soli confronti dell’ACR Messina che, al limite,avrebbe dovuto avere la veste di controinteressato e dall’altro ha censurato anche lo strumento giuridico concretamente utilizzato da parte ricorrente, vale a dire il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia sportiva del CONI, liddove alcuna sanzione disciplinare avrebbe potuto essere emessa, nel caso concreto, dal Tribunale adito, riguardando, la questione, problematiche di natura organizzatoria di competenza della Lega Pro e della FIGC.
Ha sottolineato il Collegio di Garanzia che la Vibonese avrebbe dovuto sollecitare a tali ultimi organi l’esercizio delle proprie prerogative e, eventualmente, agire avverso l’eventuale silenzio serbato.
In data 11 novembre 2017 la US Vibonese ha formulato istanza con la quale ha chiesto che il Collegio provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti della FIGC e della Lega Pro, in ossequio a quanto sancito dalla decisione del Collegio di Garanzia che ha ritenuto che le stesse dovessero essere parti necessarie del giudizio. 
Nel corso dell’udienza tenutasi in data 17 novembre 2017, il legale della US Vibonese ha insistito nella richiesta. Il Collegio, alla luce degli atti e del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI,
ritiene che il presente ricorso sia inammissibile.
In primo luogo il Collegio di Garanzia ha chiaramente evidenziato che lo strumento giuridico utilizzato da parte ricorrente, il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non rappresenta il mezzo di tutela idoneo all’ottenimento del provvedimento di esclusione richiesto, giacché alcuna ulteriore sanzione disciplinare, al di fuori di quella già emanata nei soli confronti del ACR Messina, avrebbe potuto essere adottata da questo Tribunale. L’ipotetico rimedio esercitabile, vale a dire il ricorso avverso l’eventuale silenzio degli Organi federali, avrebbe dovuto essere, a parere del collegio, quello previsto dall’art. 43 bis del Codice di Giustizia sportiva FIGC che prevede, appunto, la previa notifica del ricorso alle parti interessate, la cui omissione, fra l’altro, non può che comportare l’inammissibilità del gravame. Sotto altro profilo, pur a voler ritenere, in astratto, che la domanda potesse essere presentata innanzi al questo Tribunale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, il giudizio, come ha anche sottolineato il Collegio di Garanzia, non avrebbe potuto svolgersi in assenza della Lega e della FIGC per i motivi ivi esplicitati. Avrebbe dovuto essere, tuttavia, onere della parte, indicare, ex art. 30, comma 3, lett. a) del CGS CONI, fra i soggetti nei cui confronti il ricorso era proposto, anche gli organi federali sopra indicati.
L’art. 32 comma 1, infatti, nel prevedere l’obbligo per il Presidente del Tribunale Federale, di trasmettere il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto ovvero agli eventuali controinteressati, non riconosce alcun potere di integrare eventuali omissioni di parte, ma si limita a prevedere un onere, per il Tribunale Federale, di comunicazione del ricorso alle parti indicate dal ricorrente, ripercorrendo pedissequamente la dicitura utilizzata dall’art. 30, comma 3, lett. a) sopra citato. 
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2017-2018 5
I principi generali, d’altronde, non riconoscono alcun potere in capo al giudice di convenire in giudizio soggetti non evocati dalla parte ricorrente, se non nei casi in cui sussista un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., (e non è questo il caso) ovvero, nel processo amministrativo, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ma non nel caso in cui il ricorso non è stato proposto nei confronti dei resistenti principali (vale a dire l’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato ovvero che è rimasta inerte), nel qual caso lo stesso è inammissibile, come nel caso di specie.
Ragionando a contrario, si riconoscerebbe agli organi di giustizia sportiva un indebito potere di ingerenza nelle attività necessariamente rimesse all’ iniziativa delle singole parti per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, potendo comportare da un lato indebite rimessioni in termini di procedure soggette a termini decadenziali (come nei casi di cui si discute), sia un eccessivo arbitrio dello stesso Tribunale Federale, la cui discrezionalità nell’ampliare o meno il novero dei soggetti convenibili, potrebbe avere ripercussioni nei successivi gradi di giudizio, compromettendo anche il principio della celerità della giustizia sportiva.
Pertanto
Il Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare – dichiara inammissibile il ricorso».

Delusione Vibonese, Caffo: «Non ci arrendiamo e andiamo avanti»

VIBO VALENTIA – Dopo che il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare per il ricorso dei rossoblù, il presidente della Vibonese Caffo che ha sempre invitato l’ambiente alla calma, oggi non si tira indietro in difesa del suo Club e di una città intera: «Andremo avanti fino a quando sarà fatta Giustizia. Percorreremo tutte le strade: amministrative, sportive e ordinarie. Anche penali se necessario. La questione incomprensibile di questa vicenda è che Federazione e Lega Pro si sono rifiutate di eseguire un provvedimento della Corte Federale D’Appello, esecutivo secondo le norme sportive, che aveva accertato che Messina aveva giocato fino a fine campionato senza fideiussione. Ci chiediamo perché ? Qualcuno ci spieghi perché per la prima volta nella storia il Presidente Federale e la Lega Pro hanno impugnato un provvedimento del massimo organo di giustizia della Federazione. Per la prima volta una società si trova come avversari la propria Federazione e la Lega di appartenenza in un caso dove avrebbe dovuto averle come alleate. Andremo fino in fondo per aver delle risposte alle nostre domande! Qualcuno prima o poi ci dovrà delle spiegazioni».

Vibonese, Collegio di Garanzia Coni accoglie ricorso di FIGC e Lega Pro

COSENZA – Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente, Carlo Tavecchio, e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del Presidente, Gabriele Gravina, contro la Società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, della Procura Generale dello Sport c/o il CONI e della società A.C.R.Messina, per l’annullamento, previo assenso di misure cautelari, della decisione resa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 34/CFA del 30 agosto 2017, sul reclamo dell’U.S. Vibonese, che, in accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, ha disposto la retrocessione all’ultimo posto della società A.C. R. Messina nello scorso Campionato di Lega Pro (s.s. 2016/2017), determinando la reintegrazione della compagine calabrese nell’organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

Annullando la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, il Collegio ha fatto rinviato al Tribunale Federale Nazionale di primo grado endofederale.

Respinto il ricorso del Corigliano, niente Eccellenza

COSENZA – Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso presentato dal Corigliano per la riammissione in Eccellenza del club ionico. Il club biancoazzurri chiedeva il ripescaggio nel massimo campionato dilettantistico regionale a discapito della Luzzese che riuscì ad iscriversi in maniera rocambolesca in Eccellenza.

Di seguito il lungo comunicato stampa dell’Asd Corigliano Calabro:

«L’Asd Corigliano Calabro prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni, in attesa di conoscerne le motivazioni e valutare l’eventuale impugnazione della stessa, ma non può fare a meno di mostrare già adesso la propria delusione. Delusione dovuta dal fatto che, essendo dichiarato inammissibile il ricorso, il Coni non si è addentrato nella verifica di quanto è accaduto, e lamentato dalla scrivente ASD, in questa spiacevole vicenda sportiva.

Ormai i fatti, per stessa ammissione della Lega e della Luzzese nelle rispettive comparse costitutive nel giudizio tenutosi presso il CONI, sono noti, essendoci stata una palese anomalia nell’applicazione dei regolamenti (…se ancora ne esistono…) che disciplinano le iscrizioni al campionato dilettantistico calabrese. A suffragio di quanto appena affermato giova riportare fedelmente alcuni passaggi dell’atto costitutivo della LND.

Scrive la Lega, nella propria costituzione, che: “negli ultimi anni…il Comitato ha inteso agevolare la partecipazione delle società al campionato di Eccellenza eliminando quei termini di natura perentoria che precedentemente caratterizzavano le procedure di iscrizione”, “il comitato ha disposto che le società avrebbero dovuto presentare i documenti necessari ai fini dell’iscrizione entro il 13 luglio 2017, ma non solo non ha previsto alcun termine perentorio, ma ha anche formulato espressa riserva di adottare ulteriori determinazioni in seno di consiglio direttivo al fine di agevolare l’iscrizione delle società al campionato “, ” il consiglio direttivo del comitato, riunitosi in data 20 luglio 2017 (quindi dopo la scadenza del termine per le iscrizioni ndr) , ha inteso assecondare le numerose richieste di agevolazione ricevute da parte di società che dovevano iscriversi al campionato di Eccellenza.”; “la decisione del comitato è stato nel senso di …accordare la possibilità di corrispondere in modo dilazionato i relativi oneri…”consentendo il pagamento con qualsiasi forma o modalità di pagamento “.

Per ciò che concerne la contestata iscrizione della Luzzese la LND, sempre nella propria comparsa costitutiva, riferisce quanto segue : “l’odierna resistente Luzzese non è tra le società che si sono avvalse della possibilità di ricorrere ad un pagamento differito nel tempo, dal momento che, in data 13 luglio 2017, ha consegnato nelle mani della segreteria del comitato assegno BANCARIO, per l’intero importo dovuto”; “il comitato ha portato l’assegno al l’incasso in data 21 luglio 2017 e il relativo controvalore è stato accreditato…con valuta 25 luglio 2017”;

“I rilievi di carattere generale effettuati dalla società ricorrente (asd Corigliano Calabro ndr) sebbene possano essere condivisi nella loro enunciazione astratta, con riferimento all’ammissione ai campionati professionistici, non possono trovare applicazione al caso di specie, che ha ad oggetto un contesto esclusivamente dilettantistico….Le regole disciplinanti l’ammissione delle società calabresi al campionato di Eccellenza…contenevano tratti elasticità isprati da favor partecipationis quali: l’assenza di qualsiasi termine perentorio, la riserva del comitato di concedere agevolazioni atte a consentire alle società aventi diritto la partecipazione al campionato”

“Non si deve dimenticare che i dilettanti, come suggerisce il termine, praticano lo sport per diletto e privarli della possibilità di coltivare la propria passione rappresenta una sconfitta per il mondo dello sport”

Orbene, alla luce di quanto assunto dalla Lega Nazionale Dilettanti ed appema riportato è opportuno fare alcune precisazioni: in primis occorre specificare come nulla di ostico abbia la Asd Corigliano Calabro avverso la Asd Luzzese calcio 1965 che si è trovata, suo malgrado, controparte in questa vicenda. Le colpe per quanto accaduto non possono essere imputate alla squadra di Luzzi che, come la scrivente, fa i salti mortali per consentire uno svago sociale alla propria comunità e solo per questo merita, comunque, stima ed un forte incoraggiamento per l’imminente inizio del campionato.

Si coglie l’occasione, anzi, per augurare ogni successo sportivo alla squadra Asd Luzzese 1965. Ciò che però lascia letteralmente basiti è l’aver appreso che i nostri campionati, in quanto dilettantistici, seguono regolamenti variabili nonostante vengano investiti in ogni compagine sportiva centinaia di migliaia di euro e grazie alle nostre iscrizioni, le nostre multe, vengano sostenute strutture periferiche della LND con tanto di personale.

Ciò che lascia interdetti è l’aver appreso che il TERMINE PER LE ISCRIZIONI ERA STATO PROROGATO da una decisione assunta DAL CONSIGLIO DIRETTIVO della LND Calabria mai conosciuto da alcuno, o meglio conosciuto solo da alcuni, e comunque MAI PUBBLICATO CON COMUNICATO UFFICIALE dal comitato regionale, MAI RESO PUBBLICO IN ALCUN MODO E MAI COMUNICATO IN ALCUNA FORMA ALLE SOCIETA’ INTENZIONATE ALLE ISCRIZIONI (pec, mail, raccomandata).

INOLTRE, E SUL PUNTO RESTA UN VUOTO, NON SI CAPISCE PERCHE’ MAI PUBBLICATO, SE LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CONSENTISSE IL PAGAMENTO CON ASSEGNI BANCARI cosi come effettuato dalla Luzzese.

TALE DECISIONE, INOLTRE, VENIVA PRESA DAL CONSIGLIO DOPO LO SCADERE DEL TERMINE PER LE ISCRIZIONI! (come se un ente di riscossione posticipasse il termine per effettuare il pagamento delle tasse, solo per pochi intimi perchè non pubblica la decisione, dopo la scadenza del termine stesso…) Sorge anche il dubbio, a tal proposito, che se la dirigenza della Vigor Lamezia avesse saputo di tale proroga forse sarebbe riuscita a salvare una storica squadra calabrese!

Occorre, infine, sottolineare come tante volte, formalmente ed anche a mezzo stampa, la ASD Corigliano Calabro abbia chiesto alla LND Calabria di indicare le modalità di pagamento dell’iscrizione della Luzzese al campionato di Eccelenza e come MAI il comitato regionale abbia inteso rispondere. La domanda sorge spontanea; se tutto era apposto perchè non rispondere? perchè non dire prima di questa determinazione postuma del consiglio direttivo? Perchè costringere una società “dilettante-che opera per diletto” a rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI?

Alcune cose restano certe: il Corigliano proseguirà nella propria azione per far valere le proprie ragioni (indipendentemente dal campionato che si farà); è stato, tempo addietro, presentato un esposto alla Procura federale FIGC che verrà compulsato; si sosterrà, ovviamente solo moralmente, per la disciplina che regola lo sport ( anche dilettantistico…), ogni azione che la cittadinanza sportiva coriglianese voglia intraprendere con la giustizia ordinaria per tutta questa grottesca situazione di cui è vittima una comunità intera.

Lo sport è una cosa sacra, portatore di altissimi valori, non può essere, anche questo, vittima di anomalie e storture».