Decreto “Cura Italia”, aumenta la validità delle assicurazioni auto

Su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge “Cura Italia”. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020, ha introdotto delle misure connesse all’emergenza da COVID-19 a favore del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per i cittadini sia per quanto riguarda l’occupazione che il reddito che, ad esempio, le assicurazioni auto.

Il decreto “Cura Italia” prevede delle disposizioni su quattro temi principali:

  1. finanziamenti e altre misure volte al potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione civile e di tutti gli altri soggetti pubblici che si occupano dello stato di emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori, ponendo particolare attenzione alla difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per le famiglie e le piccole e medie imprese, con l’aiuto del sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento dei tributi e contributi, inclusi anche gli altri adempimenti e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e i premi ai dipendenti che restano in servizio.

Incluse nelle varie disposizioni del decreto “Cura Italia” ci sono anche le misure relative alle norme riguardanti patenti, assicurazione, multe, revisioni auto e altro ancora.

Tra le misure più importanti del decreto divulgato in seguito al Coronavirus ci sarebbe dovuta essere la sospensione della Rc Auto. Tale decisione però, che era stata presa con il precedente decreto e che era rivolta esclusivamente agli 11 comuni dichiarati inizialmente zona rossa, ora è stata convertita in un prolungamento della validità del certificato dal momento che l’intera nazione è considerata zona protetta.

Mentre la legge in vigore prevede un periodo di 15 giorni durante il quale è possibile circolare con l’assicurazione scaduta, con il Decreto “Cura Italia” il periodo viene raddoppiato, raggiungendo i 30 giorni. Tale provvedimento, tuttavia, vale solo per le automobili e per le moto che hanno una data di scadenza compresa tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020, vale a dire circa 8 milioni di autovetture.

Ovviamente, così come descritto nel comma 1 dell’art. 170 bis del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, durante questo periodo di validità di 30 giorni, l’impresa di assicurazione è tenuta a garantire l’operatività della garanzia descritta nel contratto assicurativo fino alla stipulazione della nuova polizza.

Al momento del pagamento dell’assicurazione dopo la scadenza della polizza, entro i 30 giorni previsti dal decreto “Cura Italia”, è possibile intraprendere due strade:

  1. Si può decidere di rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa impresa assicuratrice, in questo caso la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria.
  2. Si può, in alternativa, optare per la sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione presso una compagnia assicuratrice diversa. Così facendo la data di scadenza della nuova polizza dovrebbe decorrere dal momento del pagamento.

Nell’eventualità che si manifestino dei sinistri stradali durante il periodo compreso tra la scadenza della vecchia polizza assicurativa e l’attivazione della nuova, questi risulterebbero a carico della prima compagnia assicuratrice, purché si verifichino nell’arco dei 30 giorni di prolungamento della scadenza della vecchia polizza previsti dal decreto.

Considerata la situazione generale che richiede a tutti i cittadini di rimanere in casa e di uscire solo se strettamente necessario, inoltre, è possibile decidere di sospendere momentaneamente le vetture ferme in garage.

In tal caso è possibile richiedere la sospensione della polizza assicurativa ma solo nel caso in cui siano presenti determinate condizioni:

  • La situazione amministrativa e contabile deve essere regolare, cioè il pagamento previsto dal contratto deve essere già stato versato;
  • La polizza assicurativa deve avere una durata residua di almeno 30 giorni.

Tali condizioni, di conseguenza, possono escludere determinate persone dall’opzione di sospensione momentanea della Rc Auto.

Nel caso in cui si posseggano i prerequisiti richiesti, è possibile effettuare la richiesta di sospensione dell’assicurazione in pochi e semplici passaggi. Per ottenere la sospensione, infatti, basterà inviare all’azienda assicuratrice con cui si è stipulato il contratto i seguenti documenti:

  • Una lettera di richiesta di sospensione della Rc Auto, compilando il modulo presente sul sito web della propria compagnia assicuratrice;
  • Una copia del certificato di assicurazione e della carta verde.

Le singole aziende assicuratrici possono decidere autonomamente se concedere o meno la sospensione ai propri clienti, compresa la durata di tale sospensione che varia in base al singolo contratto.

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