Primo convegno dopo le pronunce delle sezioni unite della Suprema Corte

A COSENZA IL PRIMO CONVEGNO A MENO DI UN MESE DALLE IMPORTANTI PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE SUI RAPPORTI TRA RISARCIMENTO DEL DANNO E: PENSIONE DI REVERSIBILITÀ; INDENNITÀ ASSICURATIVA; RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE INAIL; INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO INPS

COSENZA – Martedì 19 giugno, alle ore 11, presso la biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, nel Palazzo di Giustizia, si svolgerà uno dei primi incontri e commenti in assoluto sulle quattro sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 22 maggio scorso.

La relatrice sarà la cosentina Maria Gagliardi, Professoressa di Diritto Privato presso la prestigiosissima “Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa”, recentemente classificatasi al secondo posto tra le italiane nel ranking internazionale delle migliori università.

L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati e promosso dalla Commissione Diritto Assicurativo presso lo stesso Ordine, è incentrato sui recentissimi arresti della Cassazione in tema di risarcimento del danno in alcune importanti materie.

Non è la prima volta che i Supremi Giudici, nell’intento di chiarire un certo contesto normativo (il che rientra proprio nella funzione c.d. nomofilattica della Corte), emanano più sentenze nello stesso giorno, affrontando partitamente le varie tematiche connesse.

Questa volta è toccato al dibattuto problema della necessità o meno di scomputare dal risarcimento del danno quanto percepito dal danneggiato per effetto del danno stesso. Gli ambiti toccati dalla Cassazione con le sentenze in questione sono assai rilevanti e gli esiti diversi. I principi affermati sono così sintetizzabili:

1) il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto non deve essere detratto dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare stesso.

2) Il danno da fatto illecito, invece, deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso.

3) Similmente, l’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.

4) Infine, il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia ottenuto dall’INPS in conseguenza di un fatto dannoso (fattispecie di danno cagionato a neonato per colpa medica) deve sottrarsi dall’ammontare del danno subito e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale.

L’incontro del 19 prossimo sarà dunque occasione per una prima riflessione sulle importanti novità giurisprudenziali e sulla sorte dei risarcimenti nelle fattispecie in questione e altre analoghe.

Avv. Cosmo Maria Gagliardi

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