LegittimaMente punta il dito su Occhiuto e «Il fantasma dei debiti passati»

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COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo nota stampa dell’Associazone LegittimaMente circa la situazione relativa ai presunti debiti del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

Di seguito il testo integrale del comunicato stampa

«La recente sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ha riacceso i riflettori sulla situazione dei debiti personali del sindaco di Cosenza.

Situazione che è stata, invece, accuratamente dissimulata dagli uffici competenti del Comune che hanno tirato fuori una versione dei fatti alquanto machiavellica e bizzarra, nel tentativo di far passare in secondo piano i motivi per cui non si sono attenuti alle leggi e alle direttive in materia.

Non a caso il giudice ha ritenuto opportuno rigettare in pieno tutte le istanze mosse dall’ufficio legale del Comune, dichiarando pignorabile tutta l’indennità di carica al netto delle ritenute fiscali, condannando, inoltre, l’Ente al pagamento delle spese di lite (oltre al danno, la beffa!).

E proprio in merito al diritto del Comune di impugnare l’atto di pignoramento, nella sentenza si legge:

“La specificazione se, per un verso, non incide sul decisum, poiché l’ampliamento dell’oggetto proprio del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non è in contestazione, per altro verso, rende palese il difetto di legittimazione processuale… Con ciò s’intende dire che l’unico soggetto legittimato a dolersi della decisione in parte qua era il debitore esecutato, il quale, invece, è rimasto contumace anche in appello con conseguente passaggio in giudicato della statuizione emessa nei suoi confronti. “

Mentre, sulla presunta impignorabilità dell’indennità di carica, il giudice si è espresso molto chiaramente:

“… vi è da rilevare che il creditore ha dimostrato l’entità dell’indennità di carica estraendola dal Modello Unico 2013 relativo ai redditi del 2012 pubblicato sul sito web ufficiale del Comune di Cosenza (quadro RC) e che il Comune, pur avendone l’onere anche per effetto del principio della vicinanza della prova, non ha minimamente contestato il dato documentale mediante la specificazione del minor importo eventualmente versato al sindaco nel 2012 o negli anni successivi.”

Tuttavia, la vicenda diventa ancora più oscura e paradossale nel momento in cui, prendendo spunto dalla sentenza, si va ad esaminare la situazione economica del sindaco.

Il Comune di Cosenza assolve agli obblighi sulla normativa sulla trasparenza mediante l’apposito portale, dove al seguente link: https://cosenza.etrasparenza.it/pagina702_sindaco.html, è possibile visionare e scaricare le dichiarazioni dei redditi del sindaco, a partire dal 2014. Orbene, spulciando le cifre in esse contenute, si scopre che il reddito complessivo dichiarato, è ben più alto della cifra prevista dalla indennità di sindaco, pari a circa 78mila euro lordi all’anno. Scendendo più nel dettaglio, abbiamo:

Reddito complessivo Persone Fisiche 2015 € 136.469

Reddito complessivo Persone Fisiche 2016 € 163.422

Reddito complessivo Persone Fisiche 2017 € 175.022

Reddito complessivo Persone Fisiche 2018 € 207.900 (annata fantastica!).

Leggendo questi importi, fa un po’ sorridere la dichiarazione dell’avvocato Carratelli, all’epoca legale del sindaco che, in occasione della sentenza di primo grado sulla vicenda, dichiarò testualmente ad una nota testata online locale: “Comunque sia, ritengo ingiusto il pignoramento dell’intera indennità. Di cosa dovrebbe vivere un sindaco che ha solo quell’entrata?”

Ma, battute a parte, come è facilmente intuibile, tali cifre aprono le porte ad una miriade di domande che meriterebbero risposte chiare ed esaustive da parte del sindaco e dell’ufficio legale.

Ad esempio:

1) Se è vero, così come dichiarato dall’ufficio legale che il Comune ha “ritualmente” provveduto ad effettuare le ritenute sull’indennità del sindaco, perché nelle dichiarazioni dei redditi sopra esaminate, le indennità spettanti, pari a € 78.713 all’anno, risultano versate per intero al sindaco, in quanto dichiarate come somme percepite?

2) Sempre se è vero che tali ritenute sono state effettuate, perché non si comunica l’ammontare totale della cifra, il periodo di riferimento e, soprattutto, in quale voce del bilancio dell’ente è possibile verificare l’avvenuto accantonamento?

3) Infine, forse la più importante di tutte, perché l’ufficio legale ha deciso di opporsi così caparbiamente all’atto di pignoramento, al punto di richiedere per ben due volte rispettivamente ai giudici di primo e di secondo grado di pronunciarsi in merito ad una procedura che, altri comuni amministrati da ben altri sindaci, hanno recepito senza battere ciglio? E se al posto del sindaco ci fosse stato un qualsiasi altro dipendente comunale, l’ufficio legale avrebbe agito sempre nel medesimo modo, oppure avrebbe immediatamente dato via libera al pignoramento?

Alla luce di tutto questo siamo lieti che la minoranza si sia risvegliata opposizione, producendo un esposto alla Procura ed alla Corte dei Conti che andavano sollecitate formalmente da chi è titolato».

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