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Nico D’Ascola: L’omicidio stradale punirà le condotte sconsiderate (AUDIO)

ROMA – «L’omicidio stradale diventa una fattispecie autonoma, ossia non è più un reato aggravato da tutta una serie di circostanze che determinavano un incremento sanzionatorio». Lo dichiara il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nico D’Ascola nel corso di un’intervista a Radio Sound. «Adesso è un reato che può arrivare fino a 18 anni di reclusione nel caso in cui concorrano ulteriori circostanze aggravanti. Già come ipotesi base, quindi come reato autonomo, è disciplinato prevedendo pene che sono cospicue e che possono arrivare fino a 10 – 12 anni a secondo della diversa strutturazione della fattispecie. Inoltre, l’assunzione di droga ovvero di alcool comporta in un certo senso la possibilità di ipotizzare che l’elemento soggettivo non sia più la colpa ma la cosiddetta sconsideratezza, ossia un elemento soggettivo intermedio tra il dolo e la colpa che ricorre tutte le volte in cui il soggetto abbia creato in maniera addirittura volontaria, come ipotesi di base, una situazione di pericolo del tutto intollerabile. Una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile il verificarsi di fatti gravemente dannosi nei confronti degli altri cittadini. Il soggetto – prosegue D’Ascola- che si pone alla guida in un’automobile in condizioni alterate da droga ovvero da alcool, realizza un fatto che già di per se stesso è punibile. Fatto di base che è intenzionale perché assumere droghe ovvero sostanze alcoliche è un fatto volontario non è un fatto colposo. E’ colposo l’evento morte della persona la quale in queste condizioni essendo stato investito perde la vita a causa di questa condotta sconsiderata. Non soltanto ubriacarsi o drogarsi  ma in più porsi alla guida di un’autovettura determina una condotta la quale ha un’altissima efficacia preventiva quanto al verificarsi di eventi dannosi a carico di terzi soggetti. Per questo condotte di questo genere non possono essere valutate secondo i parametri tradizionali del semplice reato colposo ma diventano delle condotte caratterizzate da un livello di accettazione volontaria del rischio talmente intollerabile da meritare di essere qualificato come sconsideratezza. Quindi – conclude il presidente – non una semplice colpa, ma una colpa estremamente intensa e differenziata dalle categorie aggravate tradizionali della colpa come la colpa con previsione o la colpa grave».

Omicidio stradale, per Buemi ( Psi) “legge severa, ma giusta”

Roma ( RM) – “La nuova legge che regolamenta l’omicidio stradale è una buona norma, seppur giustamente severa e quanto mai necessaria, dati i molti gravi comportamenti adottati dai conducenti di autoveicoli, che provocano un altissimo numero di feriti e morti”. Lo ha dichiarato il senatore Enrico Buemi, Capogruppo Psi in commissione Giustizia, dopo l’approvazione della legge in Senato. “Spesso i giovani e non alla guida commettono gravi infrazioni, che portano a tragedie e morti, si pensi alle distrazioni causate da un uso improprio del cellulare, intrattenere conversazioni telefoniche senza usare gli auricolari è solo uno dei molteplici esempi,  a coloro che guidano in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti” ha commentato ancora Buemi. “Ecco, dobbiamo pensare che chi guida se non ci mette tutta la prudenza e l’attenzione necessaria rischia di commettere un omicidio e chi causa una morte, che ha per definizione carattere di irrimediabilità, deve essere punito con pene certe e severe, ha aggiunto il senatore socialista”. ” È necessaria- ha concluso-  e questa legge la prevede, una forte politica di formazione culturale riguardo alle regole  del codice della strada e di buon comportamento per evitare quei rischi derivanti da atteggiamenti irresponsabili che causano un così alto numero di feriti e morti in strada, ha concluso.

 

D’Ascola in Senato sugli incidenti stradali: “è un fatto volontario l’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche”

Roma ( Rm) – “L’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche è un fatto volontario da parte di chi poi,  si ponga alla guida”. Lo dichiara Nico D’Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato nel corso del suo intervento in aula sul ddl che introduce il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. “Il fatto volontario determina un elemento soggettivo o, per meglio dire, è sorretto da un elemento soggettivo, che non possiamo ostinarci a considerare soltanto colposo, bensì intermedio tra il dolo e la colpa. Se vogliamo essere realisti, chi si ponga alla guida di un’autovettura in queste condizioni, è chiaro che accetta un rischio, perché non soltanto sono noti gli effetti conseguenti all’ingestione di queste sostanze, ma anche le conseguenze connesse alla guida, da parte di un soggetto che si sia volontariamente posto nella condizione che considera la norma. Non dobbiamo – prosegue D’Ascola-  nemmeno trascurare di considerare che, a differenza della categoria generale del delitto colposo d’evento, la violazione della regola cautelare costituisce essa stessa un reato, tanto che gli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada sanzionano queste condotte indipendentemente dall’essersi un evento verificato in conseguenza della loro realizzazione. Devo anche dire che non è sufficiente che l’evento si sia prodotto per effetto della violazione volontaria della regola cautelare; occorre anche che esso sia dipeso da una condotta colposa. La verità è che non soltanto è necessario che la regola cautelare sia violata, e che quindi taluno volontariamente accetti il rischio delle conseguenze di una guida compiuta in stato di ebbrezza alcolica o di stupefazione, ma per giunta che abbia compiuto una manovra la quale di per sé stesso meriti una censura sul piano delle categorie generaliste della colpa (imprudenza, imperizia o negligenza). Se sulla funzione preventiva della pena – continua il presidente – c’è qualcuno in grado di stabilire di quanto decresca un reato per effetto di un certo quantum di incremento sanzionatorio, questa persona meriterebbe una medaglia, perché sarebbe capace di previsioni straordinarie, saremmo al limite della profezia. Non vi è però dubbio che l’effetto dissuasivo che noi dobbiamo riconoscere agli incrementi sanzionatori, funziona in questo caso proprio perché la regola cautelare di base violata, funziona in quanto la disobbedienza è di tipo volontario. Se invece fosse una violazione soltanto colposa, è chiaro che il rimprovero incrementato dal punto di vista sanzionatorio funzionerebbe in maniera assolutamente ridottissima, cioè l’agente dovrebbe in un certo senso rappresentarsi anteriormente i rischi connessi a determinate condotte imprudenti. Abbiamo una violazione della regola di base – conclude D’Ascola –  che è volontaria: allorquando taluno assume sostanze alcoliche o stupefacenti lo fa volontariamente, e allora qui c’è, sia pure residualmente, la possibilità che l’incremento sanzionatorio abbia effettivamente una efficacia dissuasiva”.