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Strade provinciali, dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve

Il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Claudio Le Piane, rende noto che, dal 15 novembre prossimo e fino al 15 aprile 2021, per la percorrenza sulle Strade Provinciali di competenza riportate nell’elenco allegato all’Ordinanza n. 33/2020 – esclusi i tratti passati di competenza ai Comuni ed individuati dall’apposita segnaletica stradale, per i quali è demandata ai comuni stessi l’emanazione di apposite Ordinanze – I VEICOLI SIANO MUNITI DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O SU GHIACCIO. 

Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto; lo stesso dicasi per le biciclette con o senza pedalata assistita.

L’Ordinanza n. 33 del 28 ottobre 2020 revoca la precedente n. 4 del 10/02/2012. Essa costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole, propedeutico all’adozione di analoghe Ordinanze da parte dei Sindaci che intendono disporre lo stesso obbligo lungo le Strade Provinciali ricadenti nei “Centri Abitati” o nei territori comunali attraversati, ferma la competenza della Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Cosenza.

Si precisa che l’Ordinanza prevede un obbligo generalizzato per tutte le strade di competenza provinciale, in quanto si è constatato che  negli ultimi anni le precipitazioni nevose e i fenomeni di formazione di ghiaccio hanno interessato anche i tratti costieri e le aree interne più pianeggianti. Pertanto, i veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio spesso impediscono la regolare circolazione e in tali evenienze, per la tutela della pubblica incolumità, occorre evitare che gli stessi automezzi eventualmente in difficoltà possano causare disagi alla circolazione veicolare, rendendo difficoltoso l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e trattamento antigelo.

L’inosservanza di tale obbligo, che sussiste anche in condizioni meteo critiche, registrato a seguito di incidente, potrebbe comportare la mancata copertura dei danni da parte dell’assicurazione. Inoltre, la violazione dell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Strade provinciali Cosenza, dal 15 novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve

COSENZA – Scatterà il 15 novembre prossimo e durerà fino al 15 aprile 2018, sui tratti di strada provinciale con quota altimetrica superiore a 300 metri sul livello del mare, l’obbligo di viaggiare muniti di pneumatici invernali oppure di avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alle condizioni di ghiaccio o neve.

Lo rende noto il Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Claudio Le Piane, ricordando ai Comuni interessati e agli automobilisti l’attuale vigenza dell’Ordinanza dirigenziale n. 4 del 10 febbraio 2012, con validità permanente, resa pubblica mediante l’installazione dell’apposita segnaletica stradale.

In particolare, l’obbligo sarà vigente sui tratti maggiormente esposti al rischio neve o ghiaccio ed è disposto per motivi di sicurezza pubblica e perché durante il periodo invernale, in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni di carattere nevoso, i veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o su ghiaccio spesso impediscono la regolare circolazione veicolare sulle strade provinciali.

Il provvedimento contiene l’elenco di tutte le strade direttamente interessate e prevede altresì, relativamente ai tratti provinciali all’interno dei centri abitati, la possibilità per i Sindaci di emettere analoga ordinanza.

Si ricorda che sulle strade soggette all’ordinanza l’obbligo sussiste anche in condizioni meteo non critiche e che, in caso di inottemperanza registrata a seguito di incidente, l’assicurazione potrebbe non coprire i relativi danni. La violazione dell’ordinanza, inoltre, è soggetta   alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338, ai sensi dell’art. 6 – comma 14 – del vigente Codice della Strada.