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Coronavirus, ecco l’ordinanza regionale che chiude discoteche e sale da ballo

CATANZARO – Dopo quella sull’obbligo di mascherine anche all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale, nel primo pomeriggio di oggi è stata emessa la nuova ordinanza regionale, la numero 61, che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Di seguito le nuove disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, destinati all’intrattenimento ( con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari;
2. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.
3. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
4. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
5. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n.
35.
6. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
7. Restano vigenti ed efficaci le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
8. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di una nuova Ordinanza di modifica, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
9. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

 

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