Partorire in catene nel 2026: quando la detenzione diventa una ferita alla dignità delle donne

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In Australia una proposta per vietare le contenzioni durante il parto in carcere si è scontrata con il Parlamento. Le Nazioni Unite le vietano già nelle loro regole per il trattamento delle detenute eppure, tra norme disattese e responsabilità che si rimpallano, il corpo di una donna può ancora diventare il luogo in cui la pena supera i confini della libertà personale.

C’è un momento in cui la differenza tra una misura di sicurezza e un atto di disumanizzazione dovrebbe apparire evidente. È il momento in cui una donna, attraversata dalle contrazioni, deve affidarsi al proprio corpo per dare alla luce un figlio. Eppure, in alcuni istituti penitenziari, anche quel momento può essere accompagnato dal rumore del metallo, dal movimento limitato degli arti, dalla presenza di catene che trasformano una stanza d’ospedale in un luogo di sorveglianza.

Non è una scena appartenente a un passato remoto, né una circostanza confinata a regimi autoritari. È una pratica denunciata ancora oggi in Australia, dove il 15 ottobre 2026 il Parlamento ha bloccato il percorso di una proposta legislativa che avrebbe vietato di sottoporre le persone detenute a strumenti di contenzione durante il travaglio, il parto e l’immediato periodo successivo alla nascita.

La vicenda riapre una questione che riguarda ben più delle procedure carcerarie. Interroga il significato stesso della pena, il confine entro cui lo Stato può esercitare la propria autorità e la capacità delle istituzioni di riconoscere una persona anche quando quella persona ha perso la libertà. Una condanna può limitare la possibilità di muoversi, ma non dovrebbe cancellare il diritto a essere curati senza subire trattamenti degradanti.

A portare la questione davanti al Parlamento australiano è stata la senatrice indipendente Lidia Thorpe, appartenente ai popoli First Nations, che ha presentato il Crimes Amendment (Prohibiting Shackling During Childbirth) Bill 2026. Il provvedimento mirava a introdurre un divieto esplicito delle contenzioni fisiche, meccaniche, chimiche e ambientali durante il travaglio, il parto e il periodo immediatamente precedente e successivo alla nascita.

Il 15 ottobre il governo laburista e la Coalizione non hanno sostenuto la proposta. La motivazione addotta dal governo riguarda la competenza prevalentemente statale e territoriale in materia di giustizia penale. Un’obiezione istituzionale che, tuttavia, lascia aperta la questione sostanziale: come garantire una tutela uniforme quando i diritti di una persona dipendono anche dal territorio in cui è detenuta?

In Australia le disposizioni sull’impiego delle contenzioni variano da una giurisdizione all’altra. In diversi ordinamenti il ricorso a questi strumenti dovrebbe essere limitato ai casi di effettiva necessità o considerato soltanto come ultima risorsa. Il problema denunciato dalle organizzazioni per i diritti umani è che simili cautele non hanno impedito il verificarsi di episodi durante il parto.

La proposta non avrebbe istituito un privilegio per le detenute. Avrebbe cercato di rendere inderogabile una garanzia legata alla sicurezza sanitaria e alla dignità della persona. La distinzione è decisiva: non si tratta di stabilire se una donna detenuta debba essere sottoposta alle regole della giustizia, ma se quelle regole possano giustificare una misura che mette a rischio la sua salute proprio mentre necessita di assistenza.

La sicurezza non è una formula che si dimostra da sola. Richiede una valutazione concreta del rischio, proporzionata alle circostanze e capace di considerare alternative meno lesive. Durante il parto, immobilizzare una persona non è un gesto neutro, può ostacolare i movimenti necessari ad affrontare le contrazioni, rendere più complicata l’assistenza sanitaria e rallentare gli interventi in caso di emergenza. È su questo punto che il dibattito politico incontra la responsabilità medica.

Il diritto internazionale lo aveva già stabilito, infatti la questione non nasce nel 2026. Nel 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le Regole di Bangkok, uno strumento internazionale dedicato al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato.

La regola 24 è inequivocabile: gli strumenti di contenzione non devono mai essere utilizzati durante il travaglio, il parto e immediatamente dopo la nascita. Le regole affrontano inoltre le esigenze specifiche delle detenute, dalla salute riproduttiva al rapporto con i figli, riconoscendo che un sistema penitenziario concepito senza considerare le differenze di genere rischia di produrre ulteriori forme di vulnerabilità. Non si tratta di una raccomandazione marginale. Le Nazioni Unite hanno richiamato i rischi clinici connessi all’immobilizzazione durante il parto, comprese le difficoltà nel gestire le complicazioni ostetriche e nel garantire interventi tempestivi.

Anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha giudicato inaccettabile la contenzione delle donne durante le visite ginecologiche e il parto, richiamando la possibilità che simili pratiche costituiscano trattamenti inumani o degradanti.

Il contrasto è difficile da ignorare. Da una parte esistono standard internazionali che riconoscono la necessità di proteggere chi partorisce in stato di detenzione. Dall’altra, la loro applicazione concreta continua a incontrare ostacoli legislativi e amministrativi.

Le regole internazionali, da sole, non eliminano ogni violazione. Servono procedure vincolanti, controlli indipendenti, registrazione degli episodi e responsabilità identificabili. In assenza di questi strumenti, anche il principio più netto può restare distante dalla persona che dovrebbe tutelare.

Heather Calgaret, una storia che non può essere ridotta a un caso. Tra le vicende ricordate durante il dibattito australiano c’è quella di Heather Calgaret, donna aborigena e madre di quattro figli, che nel 2019 partorì mentre era ammanettata al letto d’ospedale.

Nei giorni successivi alla nascita, la figlia le fu sottratta. La famiglia ha raccontato quanto quella separazione l’avesse colpita. Nel novembre 2021 Calgaret morì mentre era detenuta, dopo aver ricevuto una dose elevata di buprenorfina, farmaco utilizzato nel trattamento della dipendenza da oppioidi, pur non avendo una storia nota di consumo di oppiacei. Nel 2025, secondo quanto riportato dal Guardian sulla base degli accertamenti del coroner, la separazione dalla figlia era stata considerata un elemento determinante nella sua morte.

È necessario distinguere i fatti e non attribuire a un singolo episodio una spiegazione che non gli appartiene. La morte di Calgaret non può essere ricondotta automaticamente alle contenzioni durante il parto. La sua storia, tuttavia, mette in evidenza quanto sia insufficiente valutare la salute di una donna detenuta limitandosi al singolo atto medico. La continuità delle cure, la relazione con i figli, la salute mentale e le decisioni assunte dalle istituzioni concorrono a determinare le condizioni concrete della sua esistenza.

Il caso rivela anche un’altra frattura. Le donne aborigene e delle isole dello Stretto di Torres sono sovrarappresentate nel sistema penitenziario australiano e risultano quindi esposte in misura sproporzionata alle sue criticità. La discriminazione non si esaurisce nell’appartenenza a una categoria: prende forma nell’intreccio tra storia coloniale, marginalizzazione sociale, accesso alle cure e capacità di far ascoltare la propria voce.

Quando una donna è contemporaneamente detenuta, indigena e madre, le disuguaglianze possono accumularsi. Il rischio è che ogni istituzione consideri soltanto una parte del problema, mentre la persona continua a subirne l’intero peso.

C’è una ragione per cui questa vicenda merita di essere osservata anche al di fuori del sistema penitenziario. La contenzione durante il parto rende visibile una questione più ampia: il potere delle istituzioni sul corpo delle donne e il modo in cui quel potere viene giustificato, esercitato e controllato.

Il corpo femminile è spesso attraversato da decisioni che ne regolano la condotta, la salute e la riproduzione. Nel caso delle detenute, il controllo assume una forma materiale: una catena, un paio di manette, un protocollo di sorveglianza. Ma la questione non riguarda soltanto il metallo che stringe un polso. Riguarda la possibilità che l’identità di una persona venga assorbita interamente dalla sua condizione giuridica, fino a far apparire secondarie le sue necessità fisiche e psicologiche.

La detenzione comporta una restrizione della libertà stabilita dalla legge. Non autorizza a trattare il corpo come una proprietà dell’amministrazione penitenziaria. Tanto meno può trasformare una condizione fisiologica, che richiede assistenza e collaborazione tra paziente e personale sanitario, in un’occasione per esercitare un controllo non necessario.

Il problema, dunque, non è contrapporre la sicurezza alla dignità, come se garantire l’una significasse rinunciare all’altra. È domandarsi perché, quando una persona è già sottoposta alla custodia dello Stato, si ritenga talvolta necessario aggiungere una limitazione che non produce un beneficio di sicurezza dimostrato e può compromettere la cura. In questo senso, il parto in catene non è soltanto un problema di procedura è una prova della capacità delle istituzioni di distinguere l’autorità dalla sopraffazione.

C’è poi una seconda persona coinvolta, che non può essere lasciata sullo sfondo: il neonato. Un bambino che nasce da una madre detenuta non è responsabile della condizione giuridica della donna. Eppure, le scelte compiute durante il parto possono incidere anche sulla sua sicurezza, sulla tempestività delle cure e sulle prime possibilità di contatto con la madre.

Non significa sostenere che ogni nascita in carcere debba necessariamente avvenire secondo un unico modello, né ignorare le esigenze di protezione che possono emergere in circostanze particolari. Significa riconoscere che l’interesse del neonato non può essere separato dalla salute della persona che lo partorisce.

Il diritto alla cura non si trasferisce da una persona all’altra, ma le conseguenze delle decisioni istituzionali possono coinvolgerle entrambe. Per questo le organizzazioni sanitarie e quelle impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti contestano l’uso delle contenzioni durante il parto, richiamando i possibili danni fisici e psicologici per la madre e il bambino. La domanda da porre non è se una donna abbia meritato la libertà, ma quali garanzie debbano restare intatte anche quando la libertà le è stata sottratta.

Le donne detenute sono una minoranza della popolazione carceraria, e proprio questa condizione contribuisce a renderne meno visibili le esigenze. I sistemi penitenziari devono rispondere a necessità sanitarie, relazionali e psicologiche che non possono essere affrontate attraverso procedure costruite su un modello esclusivamente maschile.

La maternità in carcere porta questa insufficienza al limite. Richiede protocolli ostetrici adeguati, accesso alle cure, tutela della riservatezza, sostegno psicologico e valutazioni individuali che non trasformino automaticamente ogni esigenza sanitaria in un rischio da contenere. Richiede inoltre trasparenza. Se le contenzioni sono ammesse soltanto in circostanze eccezionali, occorre poter sapere quando vengono impiegate, sulla base di quali valutazioni e con quali conseguenze. Senza dati accessibili e verifiche indipendenti, la distanza tra le disposizioni scritte e la loro applicazione rischia di rimanere invisibile.

La vicenda australiana mostra quanto sia fragile un diritto che dipende dalla buona volontà delle singole amministrazioni e ricorda che una norma non diventa efficace soltanto perché è stata approvata: deve poter essere applicata, controllata e fatta valere da chi ne ha bisogno.

Il carcere è uno dei luoghi in cui una democrazia rivela più chiaramente il proprio rapporto con i diritti. Fuori dalle mura, la dignità viene spesso evocata come un principio condiviso. Dentro, dove le persone hanno meno possibilità di scegliere, protestare o rendere pubbliche le proprie condizioni, quel principio è sottoposto alla verifica più severa.

Partorire in catene significa che, nel momento in cui una donna dovrebbe poter contare sulla competenza di chi la assiste, il suo corpo viene trattato anche come un problema di sorveglianza. È questa contraddizione a rendere la pratica incompatibile con un’idea di giustizia che non si limiti alla punizione, ma riconosca i confini del potere.

Il 15 ottobre 2026, il Parlamento australiano non ha sostenuto la proposta che avrebbe introdotto un divieto esplicito a livello federale. Le Regole di Bangkok, intanto, continuano a indicare una direzione chiara. Tra questi due fatti si apre lo spazio in cui si misura la distanza fra il diritto riconosciuto e quello realmente garantito.

Una società non dimostra la propria civiltà soltanto attraverso le libertà che concede a chi può esercitarle pubblicamente, la dimostra anche attraverso i limiti che impone al proprio potere quando la persona che ha davanti non può sottrarsi alla sua autorità.

La libertà può essere limitata da una condanna. La dignità non può diventare una pena aggiuntiva.