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Dirty Soccer, respinto il ricorso del Sambiase

COSENZA – Niente da fare per il Sambiase. Nell’ambito del filone calabrese dell’inchiesta Dirty Soccer,la squadra giallorossa si è vista respingere il ricorso dopo essere stata “risucchiata”, al termine dell’ultima stagione, nel playout, poi perso con il Corigliano, per le sanzioni disciplinari del Tribunale Federale. Niente permanenza in Eccellenza per il Sambiase quindi che disputerà il prossimo campionato di Promozione.

Da quanto trapela invece sarebbero state diminuite le sanzioni per Antonio Mazzei, da 4 a 3 anni di inibizione, e di Francesco Piemontese, da un anno a sei mesi di squalifica, all’epoca dei fatti rispettivamente direttore sportivo e attaccante della Palmese.

– Seguiranno aggiornamenti –

Dirty Soccer 3, accolto il ricorso della Vigor Lamezia. Assolti Arpaia e Maglia

COSENZA – Sono stati discussi oggi, presso la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, i ricorsi in merito all’ultimo filone di calcioscommesse dell’indagine “Dirty Soccer 3”. Di seguito tutte le decisioni:
Arpaia Claudio: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte;

Ascari Eugenio: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 2mila euro;
Bagnoli Andrea: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in 5mila euro;
Casapulla Salvatore: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 4 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in 30mila euro;
Cianciolo Giuseppe: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 5mila euro;
D’Eboli Cosimo: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 10mila euro;
Di Chio Marco: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 8mila euro;
Falconieri Vito: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in 5mila euro;
Favia Adriano: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 8mila euro;
Maglia Fabrizio: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte;
Romeo Alessandro: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8mila euro;
Solazzo Marcello: ricorso Procuratore Federale accolto e, per l’effetto, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame di merito;

Per quanto riguarda le società, è stato accolto il ricorso presentato dalla Vigor Lamezia Srl. Annullate pertanto le sanzioni inflitte ma accolto il ricorso del Procuratore Federale che dispone le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 5mila euro con riferimento alle gare Salernitana-Barletta e Juve Stabia-Vigor Lamezia, in relazione alla condotta e alla responsabilità del sig. Felice Bellini, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5 del C.G.S., operante nell’ambito della società Vigor Lamezia Srl.

Parzialemente accolto il ricorso per L’Aquila Calcio 1927 Srl e, per l’effetto, confermata la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell’ammenda di 2500 euro. Per la Santarcangelo Calcio Srl ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, ridotta la penalizzazione a punti 1 in classifica e rideterminata la sanzione dell’ammenda in euro 5.000. Per il Savona FBC Srl ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, rideterminata la sanzione dell’ammenda in euro 5mila euro;  Infine ricorsi respinti per l’US Pistoiese 1921 Srl e per la Paganese Calcio 1926 Srl.

Dirty Soccer, slittano i play out di Eccellenza

CATANZARO – Come preannunciato  (puoi leggere l’articolo qui) la sentenza inerente il filone calabrese di Dirty Soccer ha cambiato la classifica definitiva del campionato di Eccellenza.

Alla luce di quanto stabilito sono quindi queste le squadre che disputeranno i play out:
12ª A.S.D. Reggiomediterranea punti 35

13ª A.S.D. Corigliano punti 35

¸14a A.S.D. Sambiase Lamezia 1923 punti 33

15ª A.S.D. Cutro punti 33

L’altra novità è lo slittamento di una settimna delle gare dei play out: Reggiomediterranea – Cutro e Corigliano – Sambiase non si giocheranno più il 7 maggio ma domenica 14 maggio alle ore 16. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato.

Dirty Soccer, il Sambiase non ci sta: «Pronti a discutere in appello»

LAMEZIA TERME (CZ) – A poche ore dalla sentenza di primo grado del Tribunale Federale Territoriale, non si è fatto attendere il comunicato stampa del Sambiase che si dichiara amareggiato per l’accaduto e prono a ricorrere in appello. «Abbiamo appreso con umana e sportiva amarezza, della sentenza di 6 punti di penalizzazione inferta alla squadra del Sambiase Calcio – si legge nella nota -, con l’accusa di responsabilità oggettiva nel filone dell’inchiesta Dirty Soccer. In un momento di positività calcistica, l’intera società è affranta per la decisione assunta a suo carico ma, si dichiara pronta a discutere le motivazioni addotte a tale penalizzazione con il ricorso in appello. Dalla società giunge grande fiducia nella giustizia e grande è la certezza che presto si farà luce su una triste vicenda che non ha però, sbiadito i colori giallorossi».

A questo punto però il passaggio play out per raggiungere la salvezza è inevitabile: «La squadra affronterà a testa alta la sfida dei Playout e lotterà per portare a casa, se pur già sfiorato, il risultato della salvezza – si legge ancora -. Ci auguriamo di poter presto chiudere questa grigia pagina di storia del calcio lametino. Invitiamo i tifosi a sostenere la squadra per questa ulteriore ed importante prova».

Dirty Soccer, arriva la sentenza di primo grado. Playoff e playout rivoluzionati

CATANZARO – Sono bastati due giorni al Tribunale Federale Territoriale per emettere la sentenza di primo grado relativa al filone calabrese dell’inchiesta Dirty Soccer. Il TFT, presieduto dall’avvocato Gianfranco Cacia dopo il dibattimento e le richieste, ha solo parzialmente accolto il deferimento proposto dal Procuratore Federale Antonio Quintieri decidendo di infliggere le seguenti sanzioni: 5 anni di squalifica per Riccardo Petrucci all’epoca dei fatti allenatore del Sambiase Lamezia 1923; 4 anni di inibizione per Salvatore Maurizio Calidonna all’epoca dei fatti direttore generale del Sambiase Lamezia 1923; 4 anni di inibizione per Antonio Mazzei detto “Bobo” all’epoca dei fatti direttore sportivo della US Palmese Asd; un anno e 2 mesi di inibizione per Giuseppe Carbone all’epoca dei fatti presidente della US Palmese Asd; un anno di squalifica per Francesco Piemontese all’epoca dei fatti calciatore della US Palmese Asd; 6 mesi di squalifica per Rosario Salerno all’epoca dei fatti allenatore della US Palmese Asd. Per quanto riguarda le società sono stati inflitti 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso al Sambiase Lamezia 1923; 4 punti di penalizzazione alla US Palmese Asd da scontarsi nel campionato in corso se la sanzione risultasse afflittiva in esito alla classifica finale del campionato o, in caso contrario, nella stagione 2017-2018. Sono invece stati prosciolti dalle accuse Alessio Galantucci all’epoca dei fatti calciatore del Castrovillari e le società Castrovillari Calcio e Scalea 1912.

In base a queste determinazioni, nel campionato di Eccellenza la classifica cambierebbe in questo modo:

GallicoCatona 36 punti (salvo)

ReggioMediterranea 35

Corigliano 35

Sambiase 33

Cutro 33

Quindi la griglia play out diventerebbe:

Reggiomediterranea – Cutro e Corigliano – Sambiase (gare attualmente in programma domenica 7 maggio).

 

 

“Dirty soccer”, il filone dell’Eccellenza torna al Tribunale Federale di Catanzaro

CATANZARO – Il filone “Dirty soccer” calabrese tornerà di nuovo in aula dopo il primo annullamento del procedimento in quanto viziato da un errore di notifica. La Corte d’Appello Federale ha infatti accolto il ricorso del Procuratore Federale in merito all’improcedibilità del deferimento a carico di club e relativi tesserati. Adesso l’intero faldone tornerà al Tribunale Federale Territoriale presso il comitato regionale Calabria per un ulteriore esame con l’iter che ripartirà da zero. Queste erano state le richieste fatte nella prima parte dell’inchiesta: Riccardo Petrucci squalifica di 4 anni e mesi sei e ammenda 70mila euro; Salvatore Maurizio Calidonna inibizione di 5 anni e ammenda di 80mila euro; Antonio Mazzei inibizione di 4 anni e ammenda di 60mila euro;  Francesco Piemontese, squalifica di 3 anni e ammenda di 50mila euro; Giuseppe Carbone inibizione di 5 anni, preclusione e ammenda di 70mila euro; Rosario Salerno squalifica di mesi 6 e ammenda di 30mila euro; Alessio Galantucci: squalifica di 3 anni e 6 mesi e ammenda di 60mila euro. A carico dell’U.S. Paolmese: esclusione dal campionato di competenza stagione sportiva 2016/17 con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore per l’illecito sportivo e ammenda di € 300, per l’omessa denuncia di illecito sportivo. Al Sambiase penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017. Al Castrovillari penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017. Allo Scalea penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017.

Processo Dirty Soccer, chiesta incompetenza territoriale

CATANZARO – Hanno sollevato eccezione di competenza territoriale i difensori dei 62 imputati nell’inchiesta Dirty soccer che nel maggio 2015 aveva portato all’arresto di 50 persone tra cui calciatori, dirigenti e presidenti di squadre di calcio dei campionati minori, dalla Lega Pro all’Eccellenza accusati di una serie di combine messa in atto tra squadre di calcio di Serie B, Lega Pro, Cnd e nell’Eccellenza calabrese tra il 2014 e il 2015. La richiesta è stata avanzata nel corso della prima udienza davanti al gup di Catanzaro Assunta Maiore chiamata a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Dda catanzarese al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile. Il gup si è riservato di decidere e comunicherà le sue determinazioni in occasione della prossima udienza, fissata per il 25 novembre. Oggi, intanto, il giudice ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile avanzata da Figc, Lega Pro, Lega nazionale dilettanti e Fondazione Torres di Sassari.

Dirty Soccer, improcedibile il deferimento per la Palmese e gli altri club calabresi coinvolti

CATANZARO – Anche il filone calabrese dell’inchiesta Dirty Soccer si risolve con un’enorme bolla di sapone. Nulla di fatto dunque e un grande sospiro di sollievo per i dirigenti, i giocatori e le società coinvolte, di Serie D e Eccellenza. Il Tribunale Federale Territoriale dichiara improcedibile il deferimento nei confronti di Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Mazzei Antonio, Piemotese Francesco, Carbone Giuseppe, Salerno Rosario, Galatucci Alessio, e delle Società A.S.D. Sambiase Lamezia 1923, U.S. Palmese A.S.D., A.S.D. Castrovillari calcio e U.S. Scalea 1912.

Il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime.
In particolare, nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15 (instaurato sulla base della documentazione pervenuta dalla A.G.O. di Catanzaro), la Procura Federale provvedeva a stralciare alcune posizioni relative alle gare di Eccellenza Calabria Paolana – Palmese e Castrovillari – Scalea (ma recte: Palmese – Paolana e Scalea – Castrovillari), entrambe disputate il 29.03.2015, sul presupposto dell’asserita sussistenza di un quadro probatorio completamente autonomo e distinto rispetto a tutti gli altri incontri trattati nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15, con conseguente apertura del procedimento nr. 859Terpf14-15, al quale veniva acquisita copia degli atti relativi alle predette gare.
Sicché, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con atto dell’1.8.2016.
Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie Petrucci Riccardo, Calidonna Salvatore Maurizio, Salerno Rosario, Galantucci Alessio, Mazzei Antonio, Carbone Giuseppe e le Società l’U.S.D.Scalea 1912, l’A.S-D. Castrovillari Calcio e l’U.S. Palmese 1912.

Di seguito pubblichiamo la sentenza integrale:

«Con le memorie del 12.10.2016, Salerno Rosario ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l’azione disciplinare successivamente al termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memorie comunicato dalla comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

Alla predetta eccezione di improcedibilità, si sono associati tutte le parti comparse. Ritiene il Tribunale che l’eccezione sia fondata. Invero, l’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. dispone: “Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
Tale disposizione deve essere letta in connessione all’art. 38, comma 6, C.G.S., a mente del quale “Tutti i termini previsti dal
presente Codice sono perentori”. Invero il procedimento disciplinare soggiace a una serie di limiti posti a tutela dei tesserati e dell’intero sistema che devono essere necessariamente rispettati.

Detti limiti si sostanziano in un duplice ordine di requisiti. Da un lato vi sono i requisiti sostanziali che si concretizzano nell’imputabilità e sussistenza del fatto e nell’adeguatezza della sanzione, dall’altro invece sono posti i requisiti procedimentali che concernono la pubblicità del codice di giustizia, la predeterminazione delle sanzioni irrogabili e le modalità attraverso le quali le stesse devono essere irrogate. Secondo i principi generali è perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento a pena di decadenza.

La perentorietà deve risultare espressamente dalla legge. Nella specie, la data esatta di notifica (ossia la data in cui la comunicazione di conclusioni indagini è pervenuta agli incolpati) non è stata dimostrata dalla Procura Federale che, ai fini della trasmissione, ha utilizzato il corriere espresso o il fax. Deve, però, ragionevolmente presumersi che le notifiche siano giunte agli incolpati, al più tardi, nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2016, data dell’atto di comunicazioni di conclusioni delle indagini. Il deferimento è stato notificato con atto recante la data del 1° agosto 2016, e quindi – con certezza – successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S.
La circostanza, del resto, non è contestata ed è anzi ammessa dalla Procura, che ha sostenuto e argomentato circa l’ordinarietà dei termini in questione.

Il Tribunale non ignora che, secondo una certa interpretazione, il mancato rispetto dei termini non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento, sul presupposto che l’assenza di una specifica previsione sanzionatoria di decadenza renda il termine ordinatorio e comporti esclusivamente l’inutilizzaibilità degli atti di indagine compiuti dopo la sua scadenza, con salvezza dell’azione disciplinare fin quando la stessa non sia prescritta (in tal senso cfr: T.N.F. n. 242 in C.U. n. 6/CNF – Sezione Disciplinare).

A parere di questo organo giudicante, tale interpretazione non è, però condivisibile. Invero siffatta argomentazione varrebbe solo nel caso in cui la normativa non qualificasse il termine come perentorio o ordinatorio. In tal caso, secondo l’orientamento dottrinario in materia, dovrebbero – infatti – considerarsi ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre andrebbero considerati perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio.

E pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la sua qualificazione ipenderebbe dall’esistenza (id est: dalla previsione) o meno di sanzioni decadenziali. Nel caso di specie, invece, il problema circa la qualificazione del termine non si pone, avendo (come detto) l’art. 38, comma 6, del C.G.S. attribuito perentorietà a tutti i termini previsti nel Codice.
Con la inequivocabile conseguenza che il mancato compimento dell’atto o dell’attività entro il termine (perentoriamente) previsto ne comporta la decadenza. A sostegno di tale indirizzo giurisprudenziale milita, oltre a precedenti specifici (cfr. T.N.F. n. 38 in C.U. n. 19/CNF – Sezione Disciplinare), la stessa interpretazione del Collegio di Garanzia del CONI secondo cui: “Nessun dubbio può esservi, allora, circa la perentorietà dei termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc….” (Decisione n. 27/2016).
Risulterebbe, infatti, incompatibile con la normativa di settore e con le esigenze di celerità connesse all’intero sistema federale, un procedimento disciplinare che (pur anche nei limiti della prescrizione) dovesse essere d’incerto avvio e, conseguentemente, d’incerta conclusione, con il fondato rischio di compromettere la regolarità dei tornei, oltre che la posizione dei tesserati in seno alla Federazione».

Dirty Soccer, la Vigor Lamezia trema per le gare con Casertana e Juve Stabia

LAMEZIA TERME (CZ) – Alla vigilia della presentazione della squadra alla città (ed in un momento in cui si stava cercando di farla “riavvicinare” affettivamente ai suoi tifosi), arriva per la Vigor Lamezia una tegola (non sappiamo in effetti se del tutto inaspettata) relativa all’ultimo filone dell’inchiesta Dirty Soccer nella quale il club biancoverde è tirato in ballo per due gare (con la Casertana in casa e con la Juve Stabia in trasferta quando era, appena 15 mesi fa, in Lega Pro) per le quali la Procura Federale, chiedendo il deferimento al Tribunale Nazionale Federale, non è stata affatto indulgente. Due le responsabilità dirette ed altrettante quelle oggettive per le quali ora il sodalizio di via Marconi dovrà mettere a punto una solida strategia difensiva. Se le richieste della Procura nel processo (che non si sa ancora quando si terrà) dovessero essere accolte, la Vigor Lamezia rischia la terza retrocessione in meno di due anni precipitando in Promozione. Se invece dimostrerà la sua estraneità allora si profilerà la sola responsabilità oggettiva ed in quel caso è prevista una sanzione in termini di punti da scontare e magari una multa. Insomma la prospettiva di retrocedere per la terza volta in meno di 24 mesi, potrebbe costituire un record per nulla invidiabile, da guinnes dei primati.

E menomale che in questi ultimi mesi, da ambienti vicini alla Vigor Lamezia o dagli stessi interessati all’indagine, è stata in qualche misura accreditata la tesi che per le due partite con Casertana e Juve Stabia, appunto facenti parte dell’ultimo filone di questa inchiesta (ed i cui deferimenti erano in effetti attesi da almeno sei mesi), difficilmente la Procura Federale per la Vigor avrebbe chiesto la condanna per la “diretta” limitandosi a richiederla per la “oggettiva”, “conscia“, evidentemente basando questo concetto su nulla di concreto, che di responsabilità diretta la Vigor ha già patito quasi 12 mesi fa ruzzolando prima in D e poi anche, per negligenze nelle proprie strategie, precipitando in Eccellenza. Certo è che, purtroppo, i tempi della giustizia, al di là della solidità o meno dell’impianto accusatorio (che sinora non si è dimostrato perdente), sono quelli che sono, ed in questo caso la beffa potrebbe essere atroce. Compito dei legali del Lamezia e del suo ex presidente Claudio Arpaia smontare le tesi della Procura, tesi che ad oggi allontanano ancor più la città ed i suoi tifosi da questa Società ed rendono ancor più invisi e odiati i suoi timonieri finanziari e tecnici di riferimento; i quali, a differenza di loro colleghi più scaltri, si sono lasciati invischiare in queste abominevoli faccende da perfetti dilettanti allo sbaraglio. E quindi che non ci si meravigli se questo porterà a conseguenze sportive in futuro ancor più tragiche di quanto non lo siano. Ovvio che l’auspicio è che il Lamezia riesca a porre un argine a questa ulteriore offensiva accusatoria della Procura della FIGC. E che questa caduta verticale si fermi. Perchè non se ne può proprio più. 

Di seguito riportiamo lo stralcio del dispositivo della Procura Federale che riguarda esclusivamente il sodalizio biancoverde.

Il Procuratore federale, dopo aver esaminato gli atti di indagini, eseguiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed “espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare”, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale la società Vigor Lamezia, Claudio Arpaia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante, Fabrizio Maglia, all’epoca dei fatti Direttore sportivo, e Felice Bellini, in qualità di responsabile marketing. 

Le gare sotto accusa per la Vigor Lamezia sono quella contro la Casertana del 25 aprile 2015 (1-2), e quella contro la Juve Stabia del 3 maggio 2015 (4-2). 

In particolare Claudio Arpaia e Felice Bellini sono stati deferiti “per avere, prima della gara Vigor Lamezia-Casertana del 25-04-2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato”. 

Bellini, inoltre è stato deferito anche per “avere effettuato scommesse sulla gara Vigor Lamezia-Casertana ed anche per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara predetta”. La società Vigor Lamezia è stata deferita, inoltre, per la gara in questione sia per “responsabilità diretta” per quanto riguarda Arpaia, chee per “responsabilità oggettiva”, per quanto riguarda Bellini.

Per quanto riguarda Juve Stabia-Vigor Lamezia il procuratore ha deferito, oltre ad Arpaia e Bellini, anche il ds Fabrizio Maglia, perché “in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato”. La società biancoverde è stata deferita per “responsabilità diretta” per quanto contestato ad Arpaia, e per “responsabilità oggettiva” per gli addebiti contestati a Bellini e Maglia.

Francesco Caruso

Dirty Soccer, chiesto rinvio a giudizio per 63 persone

CATANZARO – La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 63 persone coinvolte nell’inchiesta “Dirty soccer” che nel maggio scorso aveva portato all’arresto di 50 persone tra cui calciatori, dirigenti e presidenti di squadre di calcio dei campionati minori, dalla Lega Pro all’Eccellenza. Contemporaneamente sono stati stralciati e trasmessi alla Procura di Napoli, competente territorialmente, gli atti relativi alla presunta associazione per delinquere che avrebbe fatto capo ad Antonio Ciccarone, direttore sportivo, all’epoca dei fatti, del Neapolis. Il reato contestato agli indagati, a vario titolo, è l’associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive. Secondo la Procura catanzarese, sarebbe stata posta in essere una vera e propria organizzazione criminale che, con il contributo di giocatori, allenatori e direttori sportivi, avrebbe alterato i risultati di alcuni match con lo scopo di realizzare lucrose vincite attraverso il sistema delle scommesse.