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Equitalia, pignoramenti annullati dalla Cassazione

La Cassazione, con la sentenza n. 26519, depositata il 9 novembre 2017, ha affermato un importantissimo principio di diritto, stabilendo che è nullo il pignoramento esattoriale di crediti ex art. 72 – bis se attivato da Equitalia senza indicare il dettaglio dei crediti. Infatti, l’atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato dall’Agenzia delle Entrate si limita spesso ad intimare in maniera generica il pagamento di una somma dovuta a titolo di tributi o entrate, senza specificare se si tratti di imposte, multe, contributi previdenziali o altre sanzioni amministrative. La mancata indicazione del dettaglio dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi. Invero, nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora. Con tale statuizione, la Cassazione, dunque, ha stabilito la necessità del riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione. Di fatto, sono stati dichiarati illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza di poter proporre opposizione facendo valere i propri diritti. In particolare, la nullità del pignoramento di crediti ex art. 72 – bis D.P.R. n. 602 del 1973 è dovuta alla mancata indicazione dei crediti ed è attribuita alla circostanza che Equitalia non può attestare con fede privilegiata di aver allegato al pignoramento l’elenco delle cartelle. La Cassazione ha, sul punto, evidenziato che “l’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72 – bis D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c. riservata ai soli atti pubblici”. Risulta, quindi, infondata l’affermazione secondo la quale l’atto di pignoramento di Equitalia goda di fede privilegiata, per quanto concerne l’attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’allegazione dei documenti ivi menzionati, fino a querela di falso. Si tratta, infatti, di un atto avente natura esecutiva, un atto processuale di parte e non di un atto pubblico, al quale è riservata la fidefacienza di cui all’art. 2700 c.c.. Infatti, la Suprema Corte distingue fra l’attività volta alla notificazione dell’atto, relativamente alla quale l’agente riscossore assume in effetti le vesti di pubblico ufficiale, da quella relativa alla stesura dello stesso, con riferimento alla quale egli agisce nella qualità di soggetto privato, come si desume dall’art. 49, comma 3, del D.P.R. 602/1973. In conclusione, non potendo attribuirsi fede pubblica all’attestazione relativa alle attività svolte dal funzionario preposto alla redazione dell’atto di pignoramento, si deve ritenere corretta l’affermazione secondo la quale debba essere rigorosamente provata l’effettiva allegazione delle cartelle esattoriali richiesta dall’art. 543 c.p.c..

Avv. Lucia Boellis

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Giunta, riunione su pignoramenti e tesoriere sulle aziende sanitarie

CATANZARO – Promosso e presieduto dall’Assessore al Bilancio nonché Vice Presidente Antonio Viscomi- riporta un comunicato diffuso dall’Ufficio Stampa della Giunta- , si è tenuto questa mattina, presso la sede della Regione, un incontro sulle vicende riguardanti le tesorerie delle Aziende Sanitarie.

Giunta Regionale Calabria

Coordinato dal Direttore Generale del Dipartimento “Bilancio” De Cello, l’incontro stesso ha visto la partecipazione del Commissario Scura e del Sub commissario Urbani, del delegato alla Sanità Pacenza, del Direttore Generale del Dipartimento “Salute” Fatarella, del Direttore dell’Avvocatura Generale Festa ed inoltre di diversi Direttori Generali di Aziende Sanitarie.

Scopo della riunione era procedere ad una prima ricognizione sulle diverse condizioni in cui versano le tesorerie delle Aziende del sistema sanitario calabrese.

Da una prima individuazione fatta nella discussione odierna,  è emersa una situazione assai frammentata e diversificata, con costi di gestione ragguardevoli. Altro fenomeno assai preoccupante è quello rappresentato dalla vicenda,  molto diffusa negli anni, riguardante i pignoramenti presso le tesorerie che spesso avvengono anche senza cognizione della titolarità dei ricorrenti, provocando di riflesso sulle Aziende una mancanza di liquidità, costringendo le stesse ad attivare procedure di anticipazione di cassa, con ulteriore aggravio di spese.

Nell’incontro di oggi, definito da tutti i partecipanti assai utile ad una ricognizione unitaria, è stato dato mandato al Direttore Generale del Dipartimento Bilancio di procedere, con un apposito format, ad una ricognizione in tutte le Aziende Sanitarie calabresi sulle attuali condizioni di gestione delle tesorerie.

Si è condiviso inoltre di affidare all’Avvocatura regionale una attività di supporto, al fine di avere un comportamento omogeneo, con tutti gli uffici legali delle Aziende per contrastare abusi da parte degli Istituti bancari, ma anche attività speculative da parte di taluni fornitori. E’ stata affrontata  inoltre la questione dell’attivazione della Tesoreria unica regionale prevista dalla Legge 19 del 2009.

La riunione è stata aggiornata a valle della ricognizione affidata al Direttore Generale del Dipartimento “Bilancio”.