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Cantiere Viale Mancini, accolto ricorso al Tar, i lavori possono proseguire

COSENZA – È stata pubblicata attorno alle 18 di ieri l’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto l’appello cautelare proposto dal Comune di Cosenza, difeso dall’avvocato Benedetto Carratelli, così riformando l’ordinanza emessa a febbraio dal TAR Calabria, che aveva sospeso l’efficacia dei provvedimenti attuativi dei lavori del cantiere aperto su viale Giacomo Mancini.

Il supremo consesso della giustizia amministrativa ha ritenuto che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba prevalere l’interesse pubblico alla continuazione dei lavori, considerato, tra l’altro, che siffatta continuazione non impone la cessazione o l’interruzione dell’esercizio dell’attività economica della ricorrente (Milena Gabriele s.r.l.), ma ne consente la prosecuzione”.

Anci, illegittima la nomina di Marco Ambrogio, accolte le motivazioni di Davide Bruno

COSENZA – E’ arrivata la conferma anche dal Consiglio di Stato (sezione quinta, Presidente Severini – Relatore Lotti) che ha respinto l’appello proposto da Marco Ambrogio avverso la sentenza del TAR Calabria-Catanzaro emessa a dicembre dello scorso anno, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal consigliere comunale di Cosenza Davide Bruno, assistito dall’Avv. Giuseppe Carratelli, il quale lamentava la mancata applicazione del regolamento dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ed una procedura elettorale poco trasparente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria accolse il ricorso di Davide Bruno, dichiarando l’illegittimità dell’elezione di Marco Ambrogio e dei 39 componenti del coordinamento regionale, con obbligo per l’ANCI Calabria di ripetere il procedimento elettorale.

In un primo momento Ambrogio comunicò alla stampa che non avrebbe proposto appello, ma dopo poco tempo instaurò il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

E’ intervenuta oggi la sentenza che chiude definitivamente la questione: il supremo consesso della giustizia amministrativa ha ritenuto fondate le questioni sollevate dall’Avv. Carratelli per conto di Davide Bruno, ed ha quindi rigettato l’appello proposto da Marco Ambrogio.-
«Sono pienamente soddisfatto – ha commentato l’Avv. Giuseppe Carratelli – poiché è la prima volta che la giustizia amministrativa si pronuncia sul procedimento elettorale dell’ANCI e sulla sua natura pubblicistica, affermando, in entrambi i gradi di giudizio, principi giurisprudenziali innovativi».
Le censure mosse da Davide Bruno hanno evidenziato un procedimento elettorale poco trasparente, ora dovranno ripetersi le elezioni dell’ANCI Giovani Calabria in ossequio ai principi di legalità ed imparzialità

Conferma del Tar, il Crotone può usare lo stadio

CROTONE- Il Crotone potrà continuare a giocare nel proprio stadio almeno fino alla fine del campionato. Il Tar della Calabria, in composizione collegiale, infatti, nell’udienza del 26 settembre scorso – la cui decisione è stata depositata oggi – ha confermato la sospensiva dell’efficacia degli atti della Soprintendenza archeologica della Calabria con i quali si imponeva la rimozione delle strutture amovibili di tribuna coperta e curva sud usate nel 2016 per ampliare lo stadio per affrontare il campionato di Serie A. Un provvedimento che, prima dell’avvio dell’attuale stagione, aveva causato l’inagibilità dello stadio. Il Tar ha rilevato che le strutture non hanno danneggiato i reperti nel sottosuolo ed impedirne l’uso avrebbe potuto creare un danno alla comunità. Inoltre, secondo i giudici, il Mibact non ha previsto per l’area dello stadio alcun intervento di valorizzazione archeologica. Il Tar ha fissato per il 19 giugno 2019 l’udienza pubblica per decidere definitivamente.

 

Appalto distribuzione del gas, il Tar annulla la nomina fatta da Oliverio

COSENZA – La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con sentenza n. 1454 del 30 luglio 2018, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Cosenza contro la Regione Calabria, per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale, on. Mario Oliverio, relativo alla nomina del Commissario ad Acta per la gestione dell’appalto del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a favore di 77 Comuni della Provincia di Cosenza.

Come si ricorderà, il sindaco Mario Occhiuto aveva scritto al presidente Oliverio, richiedendo la revoca in autotutela della nomina dell’ingegnere Cuzzocrea quale commissario per dare avvio alle procedure di gara già di competenza dell’Atem 1 di cui il Comune di Cosenza è municipalità capofila. “Un atto illegittimo e grave”, aveva commentato a suo tempo il Sindaco ricordando che la riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, a regime, ha azzerato le concessioni comunali affidando il servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (ATEM) e non più per singolo Comune. Nello specifico, Cosenza doveva recepire le approvazioni consiliari della convenzione da parte dei municipi facenti parte di Atem 1, di almeno il 50% dei “PDR” dislocati nei vari territori, e più volte sono stati sollecitati i Comuni inadempienti (come è facilmente riscontrabile dagli atti).
Il Comune di Cosenza si era dunque più volte prodigato nel formulare solleciti ai Comuni inadempienti, ragion per cui il commissariamento era semmai più opportuno per tali Comuni (come richiesto con apposita nota del 09-08-2017 al MISE, ad oggi senza risposta) e non già per quello capofila al quale nulla è contestabile.
Mario Occhiuto aveva già evidenziato la circostanza della nomina operata.
E difatti, il Tribunale Amministrativo accogliendo le ragioni difensive del Comune di Cosenza, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Rosselli, ha rilevato la incompatibilità del Commissario ad Acta, ad esercitare le funzioni di gestione dell’importante appalto pubblico del valore di oltre 300 milioni di euro, in quanto l’ingegnere Andrea Cuzzocrea, nominato Commissario ad Acta dal Presidente della Giunta Regionale, riveste l’incarico di consigliere comunale del Comune di Rende e risulta essersi candidato come capolista alle ultime elezioni regionali nella lista Centro Democratico a sostengo di Mario Oliverio Presidente.

Al consigliere comunale legato da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune di Rende facente parte dell’ambito territoriale di Cosenza 1 Ovest è inibito l’esercizio di funzioni di gestione di appalti pubblici.

Il Tribunale Amministrativo, con una decisione definita dallo stesso organo giudicante “innovativa”, ha applicato in modo estensivo le disposizioni dell’art.7 comma 2 con l’art.11 del Decreto legislativo 8 Aprile 2013 n. 39, che disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale e di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali.

Il TAR afferma che la ragione di tali disposizioni normative “risiede nell’esigenza di mantenere anche all’interno del territorio della medesima Regione, una netta separazione tra gli incarichi di natura politica, involgendo l’attività di indirizzo politico amministrativo, e quelli prettamente gestionali, propri degli incarichi dirigenziali, ove svolti nell’ambito di enti di un certo rilievo e, quindi, di maggior peso, ciò al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e conflitti di interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche”.

Il Tribunale, oltre ad aver censurato la nomina di un consigliere comunale ad esercitare funzioni di gestione di appalti pubblici, ha riconosciuto e tutelato l’interesse del Comune capofila ad agire in giudizio, per completare il procedimento di gara, a nulla rilevando la scadenza, dei termini di pubblicazione del bando, non imputabile al comportamento della stazione appaltante, bensì alle inadempienze di alcuni Comuni dello stesso Ambito Territoriale, che sebbene sollecitati non hanno adottato gli atti di rispettiva competenza quali l’approvazione dello schema di contratto di gestione predisposto nei termini dal Comune di Cosenza, il quale adotterà gli ulteriori atti per garantire la gestione di un servizio pubblico essenziale.

 

 

 

 

Unical, il rettore sospende le elezioni. Ora spetta al Tar decidere

ARCAVACATA DI RENDE (CS) – Il rettore dell’Unical Gino Mirocle Crisci ha deciso di sospendere le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, fissate nei giorni 16 e 17 maggio 2018, in attesa che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria si pronunci nel merito alla richiesta di sospensione cautelare presentata da una candidata esclusa dalle liste.

Una difforme interpretazione del regolamento

La vicenda nasce dalla difforme interpretazione del regolamento elettorale, che ha dato luogo alla presentazione di un ricorso giurisdizionale da parte di una studentessa. La commissione elettorale, infatti, aveva escluso dalle liste alcuni studenti, in quanto non si sarebbero trovati nella condizione prevista dal regolamento per l’elettorato passivo, ovvero quella di studenti “regolarmente iscritti”, cioè in regola con i pagamenti delle tasse universitarie. Una delle studentesse, non d’accordo con questa interpretazione del regolamento, ha deciso di presentare ricorso al Tar avverso la sua esclusione, contestandola in quanto il requisito per candidarsi alle elezioni sarebbe stato solo quello di essere iscritta ai corsi, e non di essere iscritta “regolarmente”, con il pagamento delle relative tasse. La stessa ricorrente, infine, – vista l’imminenza delle elezioni – ha chiesto al Tribunale amministrativo di adottare un provvedimento cautelare, per impedire lo svolgimento delle elezioni fino all’emanazione della sentenza.

Una decisione per evitare di inficiare la tornata elettorale

Il rettore Crisci, per evitare di inficiare il corretto svolgimento della tornata elettorale, ha chiesto un parere all’avvocatura di ateneo e un altro “pro veritate” ad un docente ordinario di diritto amministrativo. Entrambi si sono espressi a favore della sospensione delle elezioni. L’Avvocatura ha reso parere, sostenendo un probabile rischio di accoglimento del gravame, soprattutto nella fase cautelare del giudizio.

«Ove il ricorso cautelare non venisse accolto – scrive infatti nel suo parere l’esperto di Diritto amministrativo – l’Ateneo potrebbe proseguire il procedimento elettorale senza alcun danno, se non un lieve spostamento delle date delle elezioni».

Nella seconda ipotesi «ove invece il ricorso cautelare venisse accolto, l’Ateneo dovrebbe interrompere – o rinnovare se già concluso – il procedimento elettorale. Ciò comporterebbe per l’Ateneo non solo un nuovo impegno amministrativo per la ripetizione delle elezioni, ma possibili richieste di risarcimento da parte della candidata esclusa che non avrebbe potuto partecipare alle elezioni. Mi sembra perciò preferibile, tenuto conto dei motivi di ricorso e della valutazione dei rischi possibili, che l’Ateneo attenda almeno l’esito del ricorso cautelare prima di proseguire la procedura elettorale».

Accogliendo, quindi, i pareri legali, il rettore ha deciso di firmare il decreto di sospensione, preannunciando che i tempi di nuova indizione delle elezioni non saranno lunghi.

 

Riforma Welfare, il Tar boccia Oliverio

CATANZARO – La riforma del welfare varata dalla giunta Oliverio è da rifare. Non lo dicono più soltanto le opposizioni di centrodestra, che negli ultimi mesi, in particolare con il consigliere regionale Gianluca Gallo, avevano ripetutamente messo in risalto i punti deboli della riorganizzazione del settore. Adesso a certificarlo c’è anche il Tar Calabria, con una sentenza emessa a seguito di un ricorso presentato da diverse cooperative ed onlus operanti nel campo dell’assistenza socio-sanitaria.

«Con provvedimento pubblicato in data odierna – spiega proprio Gallo – la Prima sezione del Tar catanzarese ha di fatto cassato l’impianto disegnato dalla giunta Oliverio nel campo della riorganizzazione del sistema integrato dei servizi e delle politiche sociali regionali. Da mesi andiamo evidenziando le falle di quella che pomposamente è stata presentata come una riforma che in realtà non riforma nulla, se non in peggio». Al centro delle critiche, la scelta di scaricare sui Comuni e sulle famiglie, anche quelle senza reddito, quote rilevanti di compartecipazione alle spese, ma pure le incertezze derivanti dalla mancata attuazione di passaggi fondamentali della riforma, con le strutture sanitarie lasciate ad operare senza convenzioni né possibilità di fatturare le prestazioni erogate. «Questioni di merito di grande importanza – sottolinea Gallo – sulle quali i giudici neppure hanno ritenuto di dover interloquire, ritenendo già sufficientemente grave l’illegittimità delle procedure seguite dalla giunta Oliverio nell’adozione delle sue delibere». Tra le censure, due su tutte: la mancata richiesta del preventivo parere alla Terza commissione regionale, deputata ad occuparsi di politiche sociali, e di quello della Conferenza Regione-Autonomie Locali. «Il presidente Oliverio, come nel suo stile – incalza l’esponente della Cdl – pur di non offuscare la sua immagine di governatore decisionista non s’è curato minimamente di garantire il rispetto delle prerogative del Consiglio regionale e di altre istituzioni: è andato dritto come un treno, finendo però col deragliare, come spesso e volentieri gli capita, alla prima curva». Aggiunge Gallo: «Il guaio è che il presidente trascina con sé nel baratro anche i calabresi. Certo, la sentenza del Tar potrebbe essere sempre ribaltata dal Consiglio di Stato, ma il dato che emerge e che niente potrà scalfire è quello di un uomo solo al comando, insofferente al confronto con quanti pure, per legge, dovrebbero obbligatoriamente contribuire ai processi decisionali. Ne prendano atto la sua maggioranza ed il presidente del consiglio regionale, per pretendere quanto meno e come minimo il rispetto dei ruoli istituzionali. Da questa vicenda emerge evidente la mortificazione inflitta alle Commissioni ed al Consiglio».

Conclude Gallo: «Torno a rilanciare una richiesta già avanzata nelle settimane passate, e che la pronuncia del Tar rende ora urgente: Oliverio venga in Aula e discuta in Consiglio del welfare. Lo faccia presto, e con altrettanta rapidità appronti le modifiche più volte richieste ma mai adottate, eppure indispensabili, ora più che mai, per mandare avanti un settore che rischia di esplodere. E se il welfare andrà in frantumi, a pagarne le conseguenze non saranno soltanto le strutture sanitarie ed i loro lavoratori, ma anche le decine di migliaia di calabresi, e tra loro in particolare minori, anziani e persone con disabilità, che ricevono cure e servizi assistenziali che, da un momento all’altro, potrebbero venir meno. Insomma, Oliverio si dia una mossa: se c’è, batta un colpo».

 

Accorpati due plessi scolastici, la dirigente minaccia di ricorrere al Tar

REGGIO CALABRIA – Potrebbe ricorre al Tar la dirigente dell’istituto comprensivo Lombardo-Radice del quartiere Catona di Reggio Calabria Simona Sapone, dopo l’assemblea a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, per chiedere l’annullamento del piano di dimensionamento scolastico che ha accorpato il plesso di Rosalì con l’istituto comprensivo di Campo Calabro. «Un accorpamento assurdo – spiega Sapone -. I due plessi del Lombardo-Radice, si trovavano nello stesso quartiere, a pochi km di distanza. Adesso il plesso di Rosalì è stato accorpato ad un istituto di un altro Comune distante 18 km e non facilmente raggiungibile». Da qui il sit-in di decine di genitori e l’intero consiglio d’istituto che hanno incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ribadito i motivi della nuova assegnazione nati da una valutazione numerica. «Un incontro deludente – ha commentato Simona Sapone – in cui sono stati confermati criteri tassativi e categorici di una decisione che non tiene conto della contiguità territoriale». (Immagine di repertorio)

Regione, il TAR non sospende il bando sul sistema dei beni culturali

CATANZARO – In esito alla Camera di Consiglio del 22 agosto 2017, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro ha ritenuto di non sospendere l’avviso pubblico indetto dalla Regione Calabria, finalizzato alla «selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – annualità 2017».
L’avviso pubblico  era stato impugnato dalla società “Show Net srl” nella parte in cui prevede che, qualora il contributo venga richiesto da «società e imprese che non prevedano per obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale», il contributo concedibile dalla regione Calabria non possa superare l’ammontare massimo di 110.000 euro.
Nel giudizio era stato presentato atto di intervento ad adiuvandum da parte di “Assomusica”, associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo, la quale, ribadendo i motivi fatti valere dalla società ricorrente, insisteva nella richiesta di annullamento dell’avviso pubblico.
Con l’ordinanza cautelare depositata il 23 agosto, il TAR adito, condividendo la linea difensiva della Regione Calabria, costituitasi in giudizio con l’avvocato Franceschina Talarico dell’Avvocatura regionale, ha ritenuto insussistente il presupposto per la concessione della misura cautelare richiesta in considerazione dell’oggetto del giudizio, da cui non è ravvisabile alcun danno grave e irreparabile.

Regione, il Tar sospende gli effetti graduatoria del bando sull’innovazione tecnologica

CATANZARO – Il Dipartimento regionale presidenza comunica che fino al prossimo dieci maggio saranno sospesi gli effetti della graduatoria del bando per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica e produttiva. La Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 4293 del 24.04.2017, ha preso atto della determinazione del Presidente del Tar Calabria che dispone la sospensione dell’efficacia della graduatoria delle imprese ammesse a beneficiare dei contributi relativi all’avviso pubblico fino al successivo pronunciamento del Tar a seguito dell’udienza fissata per il 10 maggio.

Codice della strada, il TAR ha dato ragione all’amministrazione di Celico

CELICO –  Lungo la strada che costeggia il Parco Nazionale della Sila, per giungere alla discarica di Celico, non possono transitare autotreni e autoarticolati ma solo gli autocarri. Il TAR ha, dato ragione all’Amministrazione di Celico che, supportata da uno studio dell’Università della Calabria, ha imposto il rispetto del codice della strada anche su di un territorio che fino a poco tempo fa sembrava terra di nessuno. Rimangono pendenti al TAR i ricorsi del CAP e del Comune di Rovito, al quale dovrebbe aggiungersi anche il Parco Nazionale della Sila, per annullare il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per i prossimi 10 anni. Nel frattempo le Amministrazioni Presilane hanno confermato che approveranno nel primo consiglio utile la delibera che denuncia la presenza di odori nauseabondi provenienti dalla discarica di Celico e chiede alla Regione la sospensione dell’AIA per giungere alla definitiva chiusura dell’impianto.′