Nei mesi scorsi il Parlamento italiano ha avviato una riforma significativa del reato di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis del codice penale. L’obiettivo dichiarato era superare un impianto normativo ancora centrato sulla violenza o sulla minaccia, per adottare un criterio più moderno e coerente con il diritto internazionale: quello del consenso.
Il punto di partenza era chiaro. Nel novembre 2025 la Camera dei Deputati aveva approvato all’unanimità un testo che introduceva il principio secondo cui, in assenza di un consenso libero e attuale, un rapporto sessuale deve essere considerato violenza. Un passaggio ritenuto storico, non solo per il contenuto, ma anche per il metodo: un compromesso trasversale che aveva visto convergere forze politiche tradizionalmente contrapposte, dalla maggioranza di governo all’opposizione.
Quel modello si inseriva nel solco degli standard già adottati in diversi Paesi europei e richiamati dalla Convenzione di Istanbul, ponendo il consenso al centro della definizione del reato e spostando l’attenzione dall’uso della forza alla violazione dell’autodeterminazione personale.
La svolta è arrivata al Senato. A fine gennaio 2026, la Commissione Giustizia ha approvato un nuovo testo base, proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, presidente della Commissione e rappresentante della Lega, che modifica in modo sostanziale l’impianto uscito dalla Camera. Nel nuovo testo la parola “consenso” scompare. Al suo posto viene introdotto il riferimento alla “volontà contraria” della persona offesa come parametro per configurare il reato di violenza sessuale.
Restano concetti come il dissenso e viene specificato che un atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando avviene “a sorpresa” o approfittando dell’impossibilità di manifestare opposizione. Ma il cambiamento lessicale segna un passaggio non marginale, perché nel diritto penale la scelta delle parole incide direttamente sull’interpretazione dei fatti e sulla prova in giudizio.
La riformulazione interviene anche sul piano sanzionatorio. Le pene per violenza sessuale vengono inasprite: per gli atti compiuti contro la volontà della persona è prevista la reclusione fino a dodici anni, che può arrivare a tredici in presenza di aggravanti come violenza, minacce o abuso di autorità.
Secondo la senatrice Bongiorno e la maggioranza di centrodestra, il nuovo testo non rappresenta una retromarcia nella tutela delle vittime. Al contrario, eviterebbe difficoltà tecniche legate all’accertamento del consenso in sede processuale e introdurrebbe una presunzione di dissenso nei casi di blocco psicologico, il cosiddetto freezing. La presidente della Commissione ha inoltre sottolineato che la riforma non comporterebbe alcuna inversione dell’onere della prova e che la volontà della donna resterebbe al centro della valutazione giudiziaria.
Di segno opposto le reazioni delle opposizioni. Partiti come Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra parlano di un passo indietro rispetto all’accordo bipartisan raggiunto alla Camera. Secondo i critici, l’eliminazione del riferimento esplicito al consenso indebolisce il principio cardine della riforma e rischia di spostare nuovamente il peso della prova sulle vittime, chiamate a dimostrare di essersi opposte in modo sufficientemente chiaro.
Il nuovo testo è stato approvato come base di discussione in Commissione Giustizia e dovrebbe approdare in Aula a febbraio 2026. La maggioranza insiste nel definire la modifica un affinamento tecnico. Le opposizioni, invece, parlano di una vera e propria rovesciata sul principio del consenso libero e attuale, con implicazioni non solo giuridiche ma anche culturali.
La posta in gioco va oltre il confronto politico. Questa riforma interroga il modo in cui il nostro ordinamento interpreta la libertà sessuale, la tutela delle persone offese e l’equilibrio tra accusa e difesa nei processi per violenza sessuale. In questo contesto, la scelta tra parlare di “consenso” o di “volontà contraria” non è una sfumatura linguistica, ma un indicatore del modello di tutela che lo Stato decide di adottare.

