domenica, Settembre 15, 2024
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Dirty Soccer 3, accolto il ricorso della Vigor Lamezia. Assolti Arpaia e Maglia

COSENZA – Sono stati discussi oggi, presso la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, i ricorsi in merito all’ultimo filone di calcioscommesse dell’indagine “Dirty Soccer 3”. Di seguito tutte le decisioni:
Arpaia Claudio: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte;

Ascari Eugenio: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 2mila euro;
Bagnoli Andrea: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in 5mila euro;
Casapulla Salvatore: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 4 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in 30mila euro;
Cianciolo Giuseppe: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 5mila euro;
D’Eboli Cosimo: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 10mila euro;
Di Chio Marco: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 8mila euro;
Falconieri Vito: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e ridetermina la sanzione dell’ammenda in 5mila euro;
Favia Adriano: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in 8mila euro;
Maglia Fabrizio: ricorso accolto e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte;
Romeo Alessandro: ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, conferma la sanzione dell’inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell’ammenda in euro 8mila euro;
Solazzo Marcello: ricorso Procuratore Federale accolto e, per l’effetto, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l’esame di merito;

Per quanto riguarda le società, è stato accolto il ricorso presentato dalla Vigor Lamezia Srl. Annullate pertanto le sanzioni inflitte ma accolto il ricorso del Procuratore Federale che dispone le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 5mila euro con riferimento alle gare Salernitana-Barletta e Juve Stabia-Vigor Lamezia, in relazione alla condotta e alla responsabilità del sig. Felice Bellini, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1bis, comma 5 del C.G.S., operante nell’ambito della società Vigor Lamezia Srl.

Parzialemente accolto il ricorso per L’Aquila Calcio 1927 Srl e, per l’effetto, confermata la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell’ammenda di 2500 euro. Per la Santarcangelo Calcio Srl ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, ridotta la penalizzazione a punti 1 in classifica e rideterminata la sanzione dell’ammenda in euro 5.000. Per il Savona FBC Srl ricorso parzialmente accolto e, per l’effetto, rideterminata la sanzione dell’ammenda in euro 5mila euro;  Infine ricorsi respinti per l’US Pistoiese 1921 Srl e per la Paganese Calcio 1926 Srl.

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